Archivi di reparti ospedalieri
Archivi di reparti ospedalieri
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PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi > Archivi di reparti ospedalieri
Ai fini della tutela della riservatezza degli ammalati di A.I.D.S., l´accesso agli archivi elettronici di una divisione di malattie infettive o di altri reparti ospedalieri, in cui i nominativi dei pazienti risultino raccolti e conservati, dev´essere reso possibile soltanto ai dipendenti di detti reparti e sempreché sussistano reali esigenze di accesso connesse a ragioni di assistenza e cura dei singoli ammalati.
- Garante 7 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 13 [doc. web n. 38989]
Il d.lg. n. 135/1999, recante disposizioni integrative della legge n. 675/1996, circa il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici prevede che gli organismi sanitari che trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute rispettino i principi di correttezza e di pertinenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996, adottando specifiche cautele a tutela della riservatezza degli interessati; tra queste, particolarmente significativa è quella secondo cui i dati anagrafici devono essere conservati separatamente da quelli sanitari che, se contenuti in elenchi, registri o banche dati, ai sensi dell´art. 3, commi 4 e 5, d.lg. n. 135/1999 devono essere trattati con tecniche di cifratura, mediante l´utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di risalire agli interessati solo in caso di necessità.
- Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 7 [doc. web n. 30907]