Obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
Obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
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PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Notificazione > Esonero > Obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
Ove un partito politico utilizzi i dati dei dipendenti e degli associati in conformità dell´art. 7, comma 5 ter, lettere e) ed l) della legge n. 675/1996 (rispettivamente per l´adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ovvero per il perseguimento delle finalità associative), il trattamento non è soggetto a notificazione.
- Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 12 [doc. web n. 39760]
Ai fini del trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario, i soggetti pubblici devono procedere alla notificazione una tantum in forma semplificata ex art. 7, comma 5 bis della legge n. 675/1996, ad eccezione dei trattamenti finalizzati all´adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, per i quali, invece, vale l´esonero stabilito dal comma 5 ter, lett. e) dello stesso articolo. Ove dovuta, la notificazione dev´essere redatta secondo il modello approvato dal Garante.
- Garante 14 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 7 [doc. web n. 38977]