Ragionieri e periti commerciali
Ragionieri e periti commerciali
Massime tratte dai volumi: | ||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale | ||||
SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Ragionieri e periti commerciali
La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (artt. 12, comma 1, lett. c); 20, comma 1, lett. b); 28, comma 4, lett. f); 43, comma 2).
- Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 12 [doc. web n. 39901]
Alla luce delle disposizioni del d.P.R. n. 1068/1953 sull´ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale (in specie l´art. 29), e tenuto conto che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti, deve ritenersi consentito al Consiglio dell´Ordine di comunicare e di diffondere a privati i dati personali contenuti nell´albo (art. 29 del d.P.R. cit.; art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996).
- Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 12 [doc. web n. 39901]