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Poiché gli albi dei medici chirurghi sono soggetti ad un regime di pubblicità (art. 3 del d.lg. C.p.S n. 238/1946; artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 221/1950) che, di fatto, ne consente la conoscibilità da parte di chiunque, ai sensi dell´art. 27, commi 2 e 3 della legge n. 675/1996, gli ordini professionali possono sia consegnare copia di detti albi ad altri enti pubblici, AA.SS.LL. o ordini provinciali, sia comunicare e diffondere a privati od enti pubblici economici i dati personali in essi contenuti.
- Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]