Enti locali siciliani e commissione antimafia regionale
Enti locali siciliani e commissione antimafia regionale
Massime tratte dai volumi: | ||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale | ||||
SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Enti locali siciliani e commissione antimafia regionale
La legge n. 675/1996 non ostacola la comunicazione alla commissione parlamentare d´inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali - ed equiparati - per i reati contro l´amministrazione o che comportano pene accessorie, quale l´interdizione dai pubblici uffici. Infatti, l´art. 6 della legge regionale n. 4/1991 demanda precisi compiti a detta commissione e determina nei confronti degli organi dell´amministrazione regionale e degli enti locali siciliani - o sottoposti alla vigilanza della regione - il dovere di collaborare con la commissione e di ottemperare alle sue richieste, ponendo altresì a carico degli amministratori pubblici e dei suddetti enti il dovere di "ottemperare alle richieste della commissione e di fornire alla stessa ogni necessaria collaborazione ai fini dell´espletamento dei compiti a questa attribuiti". Pertanto, dettando la legge regionale una specifica disciplina in materia, ai sensi dell´art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996 risulta lecito lo scambio dei dati tra i soggetti pubblici in questione.
- Garante 18 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 52 [doc. web n. 39360]