Pubblicazioni scientifiche
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La diffusione su una rivista scientifica della riproduzione fotografica delle radiografie e di altri dati clinici di una persona, benché non riferita a soggetto identificato con le sue complete generalità, può essere considerata conforme alla previsione di cui all´art. 23, comma 4 della legge n. 675/1996 (che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute) soltanto nel caso in cui l´interessato abbia rilasciato al medico apposita "delega" all´uopo.
- Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 35 [doc. web n. 31031]
La legge n. 675/1996, lungi dal pregiudicare l´informazione a contenuto medico-scientifico su casi d´interesse degli specialisti di settore e del pubblico, tende soltanto ad evitare il rischio che le informazioni diffuse rendano possibile risalire agli interessati che intendano mantenere l´anonimato, i quali, peraltro, debbono essere completamente informati dal medico circa le caratteristiche dell´eventuale pubblicazione scientifica che li riguardi. Ne consegue che, in tali casi, il contemperamento delle esigenze della ricerca medica e scientifica con il diritto alla riservatezza può essere raggiunto anche attraverso il richiamo, nell´ambito del testo oggetto di pubblicazione, delle sole iniziali delle generalità degli interessati, nonché attraverso l´eventuale ricorso a nomi di fantasia o a codici numerici.
- Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 35 [doc. web n. 31031]