Esercenti le professioni sanitarie
Esercenti le professioni sanitarie
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Il medico generico che, nell´esercizio della sua professione, sia chiamato a sostituire un altro medico generico, ha la facoltà di utilizzare lo schedario dei pazienti formato dal collega sostituito, purché il paziente abbia espresso sin dall´inizio uno specifico consenso al trattamento dei dati personali sia nei confronti del medico di fiducia che in favore di eventuali suoi sostituti.
- Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]
Il medico di base deve ottenere il consenso dell´interessato quando il trattamento dei dati è rivolto alla cura dell´interessato stesso; il consenso non deve essere necessariamente acquisito caso per caso, ma può essere richiesto dal medico una tantum, in relazione al complesso delle attività poste in essere nei confronti dell´assistito.
- Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 45 [doc. web n. 39524]
Gli esercenti le professioni sanitarie, in conformità alle disposizioni contenute nell´autorizzazione del Garante, e previa acquisizione del consenso scritto dell´interessato, sono tenuti a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti, al fine di ottemperare agli specifici obblighi imposti dalla normativa in materia di adempimenti documentali e contabili (v. d.P.R. n. 633/1972 e d.P.R. n. 600/1973, così come modificati dalla legge n. 662/1996), che prevede la specificazione degli elementi attinenti alla prestazione professionale, con particolare riferimento alla natura e alla quantità dei beni e servizi forniti.
- Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 31 [doc. web n. 40297]
L´ampia nozione di "trattamento" contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 675/1996 comprende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con mezzi sia automatizzati sia cartacei, che concernono la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione e l´elaborazione dei dati, anche ove non registrati in archivi; pertanto, l´esercizio, da parte di un medico, di attività diagnostica comporta necessariamente un trattamento di dati, sia comuni che sensibili, con la conseguenza che questi, ai sensi degli artt. 10, 22 comma 1 e 23 della legge, è tenuto ad informare i propri pazienti sul trattamento stesso e ad acquisire dai medesimi il consenso scritto.
- Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 35 [doc. web n. 31031]
Il consenso scritto che legittima il medico di base a comunicare a terzi i dati relativi allo stato di salute del singolo assistito non dev´essere necessariamente acquisito con un atto ad hoc, essendo sufficiente anche una sua acquisizione una tantum, purché riferita al complesso delle ordinarie attività concernenti il rapporto professionale in essere con l´assistito.
- Garante 3 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 11 [doc. web n. 42316]
Ai sensi dell´art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996, il medico di base può comunicare a terzi i dati relativi alla salute dei propri assistiti soltanto sulla base del consenso scritto dei singoli interessati.
- Garante 3 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 11 [doc. web n. 42316]
Documenti citati
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Massimario 1997 ' 2001 I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività
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Pubblica amministrazione - Consenso al trattamento di dati sanitari - 12 ottobre 1998 [39524]
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Pubblicazione di accertamenti radiografici su una rivista specializzata - 9 gennaio 1999 [31031]
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Dati sensibili - Dati inerenti allo stato di salute - 3 marzo 1999 [42316]