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Agenzia delle entrate: trattamento di dati comunicati dai gestori di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani - 6 dicembre 2007 [1470750]

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[doc. web n. 1470750]

[v. Provv. 4 ottobre 2007]

Agenzia delle entrate: trattamento di dati comunicati dai gestori di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani - 6 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate dell´11 luglio 2007 (prot. n. 2007/115870), relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di "comunicazione, per via telematica, all´Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell´attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani";

Visto il parere del Garante del 4 ottobre 2007 sul predetto schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 21 novembre 2007 (prot. 2007/182661), relativa al medesimo schema di provvedimento recante le modifiche indicate dal citato parere del Garante;

Vist0 l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Agenzia delle entrate ha sottoposto nuovamente al Garante lo schema di provvedimento attuativo dell´art. 1, commi 106, 107 e 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di "comunicazione, per via telematica, all´Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell´attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani", dopo aver apportato le modifiche richieste dal Garante nel parere del 4 ottobre 2007 reso su una precedente versione del predetto schema.

In tale occasione l´Autorità aveva indicato all´Agenzia la necessità di individuare diversamente, in rapporto alla norma primaria e ai princìpi di pertinenza e non eccedenza, le tipologie di dati da trasmettere, nonché di coordinare il flusso di informazioni con quello che deve essere disposto con distinto provvedimento del Direttore dell´Agenzia concernente le "modalità di partecipazione dei comuni all´accertamento fiscale ai sensi dell´art. 1, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".

Con riferimento alla diversa individuazione delle tipologie di dati oggetto di trasmissione, nel nuovo schema di provvedimento in esame è stato inserito il paragrafo 2.2. che indica specificamente la tipologia dei dati trasmessi all´Agenzia delle entrate da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

In proposito, l´Agenzia ha evidenziato che le informazioni richieste ai gestori del servizio di smaltimento rifiuti "sono quelle minime necessarie per l´espletamento dei controlli. In particolare i dati richiesti riguardano quelli identificativi del soggetto che occupa l´immobile e quelli necessari per identificare il tipo di immobile e la sua collocazione territoriale"; "le ulteriori informazioni sul soggetto occupante e sull´immobile vengono acquisite in sede di controllo rispettivamente dall´Anagrafe tributaria e dal sistema informativo dell´Agenzia del territorio".

In relazione alla richiesta del Garante di coordinare il flusso di informazioni richieste con quanto disposto con l´altro sopramenzionato provvedimento del Direttore dell´Agenzia, quest´ultima ha rappresentato che il proprio compito istituzionale è volto garantire, fra l´altro, che "l´esplicazione dei controlli su tutto il territorio nazionale sia svolta uniformemente".

Secondo l´Agenzia, la partecipazione dei comuni all´accertamento dei tributi erariali attraverso la trasmissione di segnalazioni qualificate all´Agenzia, anche relative alla tariffa rifiuti, non costituisce un adempimento obbligatorio in quanto questa attività è svolta volontariamente dal comune qualora le condizioni organizzative dello stesso ente lo consentano; "le segnalazioni qualificate in materia di tariffa sui rifiuti sui soggetti occupanti dell´immobile diversi dal titolare in assenza di contratti di locazione possono avere sul territorio nazionale consistenza diversa in funzione dell´attività di accertamento svolta dai comuni".

Ad avviso dell´Agenzia, "l´invio telematico dei dati in questione" sarebbe quindi in grado di consentire "controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale effettuando gli incroci necessari al fine di individuare eventuali situazioni di locazioni in nero".

OSSERVA:

Allo stato degli atti e sulla base degli idonei riscontri forniti dall´Agenzia delle entrate in relazione alle indicazioni formulate dal Garante con il parere reso il 4 ottobre 2007, si prende atto di quanto attestato dall´Agenzia ai fini dell´adozione del nuovo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di "comunicazione, per via telematica, all´Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell´attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani".

Ciò, ferma restando l´esigenza di verificare organicamente, in altra sede e in un più  ampio contesto, il necessario incremento di livelli di sicurezza da garantire rispetto a trattamenti di dati quali quelli in esame nonché il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità nelle singole categorie di informazioni e nella quantità dei dati nel complesso trattati rispetto alle finalità perseguite.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di "comunicazione, per via telematica, all´Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell´attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani" .

Roma, 6 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli