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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Ente irriguo umbro toscano (Eiut) - 25 luglio 2007 [1427994]

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[doc. web n. 1427994]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Ente irriguo umbro toscano (Eiut) - 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Ente irriguo umbro toscano (Eiut) presentata in data 18 luglio 2007 (prot. n. 2362 posiz. VII/5), che sostituisce quello trasmesso a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 aprile 2007 (prot. n. 6720) a seguito del parere espresso dal Garante in data 24 maggio 2006 sul precedente schema di regolamento inviato in data 22 marzo 2006 (Amm VII prot. n. 72438);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Ministero delle politiche agricole e forestali aveva chiesto, in data 22 marzo 2006, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento predisposto dall´Ente irriguo umbro toscano (Eiut) per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dall´Ente medesimo.

Su detto schema, l´Autorità ha espresso il 24 maggio 2006 un parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni specificatamente formulate.

Il Ministero ha presentato un nuovo schema di regolamento, successivamente  sostituito dall´Eiut e da quest´ultimo trasmesso per l´acquisizione di un ulteriore parere, tenendo conto delle indicazioni fornite dall´Autorità.

Il parere stesso è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto e trasmesso dall´Ente irriguo umbro toscano per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli