Canada
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PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Trasferimento dei dati all´estero > Canada
Sulla base di quanto previsto dall´art. 25, paragrafi 1, 2 e 6 della Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, nonché di quanto già constatato dalla Commissione europea con la decisione del 20 dicembre 2001 n. 2002/2/CE (secondo cui il Canada, sulla base del "Canadian Act" del 13 aprile 2000 garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall´Unione europea), il Garante, in sede di adozione delle misure necessarie per l´applicazione di detta decisione (art. 25, paragrafo 6 della Direttiva 95/46/CE) ed in conformità a quanto già previsto nell´ordinamento italiano dall´art. 28 della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 10 del d.lg. n. 467/2001, ha autorizzato il trasferimento dei dati personali dal territorio dello Stato italiano verso il Canada. Il Garante, nell´occasione, sulla base dei considerando n. 5, 6 e 7 della decisione 2002/2/CE della Commissione europea, relativi alle previste fasi di attuazione successiva della normativa sulla riservatezza da parte delle province canadesi, si è altresì riservato la facoltà di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e sulle connesse operazioni di trattamento, nonché di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.
- Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1075324]