Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto italiano per...
Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Isiao) - 11 ottobre 2006 [1353182]
[doc. web n. 1353182]
Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto italiano per l´Africa e l´Oriente (Isiao) - 11 ottobre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dall´Istituto italiano per l´Africa e l´Oriente in data 6 ottobre 2006 (prot. n. 2685), a seguito del parere del Garante espresso in data 28 giugno 2006 sul precedente schema di regolamento presentato dal medesimo Istituto in data 24 maggio 2006 (prot. n. 1405);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO:
L´Istituto italiano per l´Africa e l´Oriente (Isiao) ha chiesto, in data 24 maggio 2006, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Istituto.
Su detto schema, l´Autorità ha espresso il 28 giugno 2006 un parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni specificatamente formulate.
L´Istituto ha predisposto un nuovo schema di regolamento che tiene conto delle indicazioni fornite dall´Autorità e lo ha trasmesso per l´acquisizione di un ulteriore parere.
Il parere stesso è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Istituto italiano per l´Africa e l´Oriente (Isiao) per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.
Roma, 11 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli