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2.3 Giornalismo e Informazione - Relazione 1998

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Indice

Relazione annuale 1998

2. Temi di maggior rilievo nell´attività del Garante

2.3 Giornalismo e informazione

2.3.1 Lo sviluppo della l. n. 675/1996 in riferimento all´attività giornalistica
L´anno appena trascorso è stato denso di eventi rilevanti in tema di giornalismo e attività di informazione. È un settore, questo, nel quale il trattamento dei dati personali pone da sempre in modo particolarmente evidente problemi di bilanciamento tra tutela della persona e libertà di stampa e di manifestazione del pensiero: comprensibile, quindi, che l´introduzione della l. n. 675/1996, con tutto il carico di novità che essa recava in attuazione della direttiva europea n. 95/46/CE, comportasse un impatto complesso e impegnativo e, insieme, richiedesse tempi e modi per verificarne i primi effetti e apportare gli opportuni aggiustamenti.

Il legislatore, dal canto suo, aveva mostrato sensibilità al riguardo. Infatti, oltre ad aver enucleato una speciale disciplina per alcuni aspetti originale, in tema di trattamento dei dati effettuato nell´esercizio della professione di giornalista, aveva messo a disposizione, con la l. n. 676/1996, lo strumento del decreto delegato per emanare norme integrative e correttive, lasciando a una fonte duttile, quale un apposito codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali, la specifica regolazione di ulteriori e non secondari profili a tutela della persona.

E in effetti questi meccanismi di adeguamento e di affinamento, accortamente previsti, hanno avuto uno sviluppo concreto.

Già nell´anno di avvio della legge - anche a seguito del ruolo attivo svolto dal Garante, in collaborazione con il Governo, per assicurare il massimo rispetto dell´art. 21 della Costituzione - era stata esercitata la delega per alcuni primi opportuni interventi.

In particolare, la disciplina prevista per i giornalisti veniva estesa ai trattamenti effettuati dai pubblicisti e dai praticanti, nonché da coloro che trattano temporaneamente dati finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (art. 25, comma 4-bis, della l. n. 675/1996, aggiunto dal d.lg. 9 maggio 1997, n. 123). Poi, si introduceva la possibilità di una notificazione in forma semplificata per i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti e si disponeva l´esonero dall´obbligo di notificazione per i predetti autori di articoli, saggi e simili (art. 7, rispettivamente commi 5-bis, lett. b), e 5-ter, lett. n), della l. n. 675/1996, aggiunti dal d.lg. 28 luglio 1997, n. 255). Si consentivano, quindi, a favore dei giornalisti e degli altri soggetti operanti nel settore, forme semplificate per le informative di cui all´art. 10 della legge, rinviando al Codice deontologico la loro concreta individuazione (art. 25, comma 4, della l. n. 675/1996, come integrato dal d.lg. 9 maggio 1997, n. 123).

A questi decreti ha fatto seguito una seconda fase di elaborazione normativa, che è stata occasione per ulteriori interventi volti a chiarire, precisare e adeguare meglio la disciplina rispetto alla specifica natura dell´attività giornalistica. Anche in questa circostanza la partecipazione attiva del Garante ha svolto un ruolo non secondario, di segnalazione, di proposta, di cooperazione, nel delicato dialogo con il Governo, per favorire il raggiungimento di soluzioni equilibrate. Ruolo analogo, del resto, è stato svolto nel rapporto con l´Ordine dei giornalisti, anche perché, quasi parallelamente, veniva condotto l´intenso lavoro di elaborazione del Codice deontologico, come si vedrà (§ 232).

Così, si è giunti all´emanazione del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 (della cui deliberazione da parte del Consiglio dei ministri  in data 9 aprile, si era potuto dare notizia anticipata nella Relazione per l´anno 1997), sul quale il Garante ha espresso anche formalmente parere favorevole.

Il decreto è tornato su due temi cruciali che ancora mostravano di richiedere soluzioni e precisazioni adeguate: il trattamento dei dati personali, soprattutto di tipo cd. "particolare", e il Codice deontologico.

La disciplina relativa al trattamento dei dati particolari (cioè i dati sensibili e quelli relativi a determinati provvedimenti di carattere giudiziario, di cui rispettivamente agli artt. 22 e 24 della l. n. 675/1996) effettuato nell´esercizio della professione giornalistica (art. 25) è apparsa subito molto controversa e in grado di suscitare dubbi interpretativi.

Pertanto è stata abbandonata l´originaria formulazione, secondo cui il giornalista, mentre poteva prescindere dal consenso dell´interessato quando trattava dati "comuni" e alcune categorie di dati sensibili (quelli idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale), doveva invece ottenere il consenso nel trattare gli altri dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; formulazione che inoltre, e soprattutto, era tale da non escludere chiaramente, per il trattamento dei dati sensibili di ogni tipo, la previa autorizzazione da parte del Garante (comunque esclusa subito, in via interpretativa, dall´Autorità stessa, nel pieno rispetto dell´art. 21 Cost.).

Si è, all´opposto, preferito riformulare il comma 1 dell´art. 25, in modo da eliminare ogni graduazione di disciplina tra dati sensibili e rendere immediatamente esplicito che autorizzazione e consenso (nonché i limiti per il trattamento dei dati personali relativi a provvedimenti giudiziari, di cui all´art. 24) non si applicano quando il trattamento dei dati "particolari", di ogni tipo, è effettuato nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità.

È risultato peraltro opportuno precisare che resta salva la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall´interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico, confermando peraltro (e facendone oggetto di statuizione autonoma) il dovere di rispettare i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti d´interesse pubblico.

Dopo una fase di confronto aperto, vivo e talora polemico, che ha visto impegnato il mondo dell´informazione, queste soluzioni hanno incontrato vasto consenso, come dimostrano anche le posizioni assunte dall´Ordine dei giornalisti.

Consenso raggiunto, attraverso un´analoga evoluzione del dibattito, anche intorno al secondo importante tema affrontato dal decreto, quello del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali.

Qui la scelta operata sin dall´inizio dal legislatore - recependo l´esplicita indicazione fornita dagli artt. 9 e 27 della direttiva comunitaria 95/46/CE - non ha dato adito a perplessità e si è rivelata, anzi, quanto mai opportuna e corretta: l´affidare la definizione di regole in tema di diritto all´informazione e di libertà di manifestazione del pensiero proprio alla responsabilità di alcuni dei soggetti portatori di questi diritti fondamentali (in cooperazione con l´Autorità di garanzia) è, infatti, il segno di una convinta adesione ai princì pi posti dall´art. 21 della Costituzione.

La delega, dunque, è stata utilizzata per inserire alcune integrazioni puntuali ma importanti, volte a precisare sia il ruolo del Garante al riguardo, sia l´ambito di intervento del Codice e la sua natura.

Infatti l´orientamento ad arricchire il contenuto del Codice e a rafforzarne la posizione nel sistema delle fonti del diritto si è sviluppato parallelamente all´altro, teso ad alleggerire la disciplina legislativa nella parte concernente il trattamento dei dati personali effettuato dai giornalisti.

Ad esempio, nel riservare al Codice la determinazione di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, si prescrive una particolare attenzione per quanto riguarda quei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, recuperando così, in parte e con modalità diverse, quella specifica protezione che questa categoria di dati aveva perso a seguito della modifica dell´art. 25, comma 1, della l. n. 675/1996, di cui si è detto.

Quanto al Garante, poi, si dispone che cooperi con il Consiglio dell´ordine nella fase di formazione del Codice e successivamente, e si stabilisce che abbia la competenza a curare la pubblicazione del Codice nella "Gazzetta Ufficiale", come si vedrà qui di seguito.

 

232 Il Codice deontologico
Il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica", di cui all´art. 25 della l. n. 675/1996, contiene le regole di condotta da rispettarsi in materia e contribuisce, in funzione delle specificità del settore, alla corretta applicazione della legislazione sulla riservatezza.

È lo strumento che l´ordinamento ha previsto per contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa, ritenendo preferibile rispondere alle nuove esigenze di regolazione attraverso il ricorso a regole integrative e specificative del dettato legislativo in una prospettiva nuova rispetto alle forme tradizionali di autoregolamentazione (talvolta rivelatesi inefficaci sul piano dell´effettività delle prescrizioni).

Una originalità, questa, che ha portato a qualificare il Codice stesso non come un tradizionale codice deontologico, ma come una fonte secondaria, sia pure atipica, dell´ordinamento.

In un primo momento, tuttavia, il ruolo e la portata effettivi del Codice non sono stati percepiti appieno e si è dato luogo ad accese polemiche, soprattutto in alcuni ambienti giornalistici, sin dal momento in cui, il 26 maggio 1997, il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell´ordine dei giornalisti ad avviare la redazione del Codice e ad adottarlo. La fase di elaborazione, accompagnata da un ampio dibattito, si è protratta per tutta la prima metà del 1998 ed è stata comunque occasione per una rinnovata consapevolezza da parte del sistema politico e della società civile intorno a un tema delicato e di viva attualità.

La prima bozza del Codice è stata predisposta in sostanziale coincidenza con il termine semestrale previsto dalla legge. Il suo perfezionamento e la sua definitiva adozione da parte del Consiglio nazionale dell´Ordine hanno però richiesto vari incontri e approfondimenti. Il procedimento di adozione del Codice si è poi intersecato con la modifica dell´art. 25 della legge, auspicata dal Garante nel gennaio del 1998 e operata nel mese di aprile con il citato d.lg. 171/1998, il che ha comportato l´inevitabile differimento della formalizzazione del codice stesso, che altrimenti sarebbe stato superato subito dal medesimo decreto legislativo.

L´Autorità, poiché, come è noto, non ha soltanto il potere di avviare questo processo, ma, in base alla legge, può svolgere una funzione di impulso e di controllo durante tutto l´arco della formulazione del Codice (e anche successivamente, per verificarne l´attuazione), ha inteso porsi come punto di riferimento costante nel corso dei lavori e, anche nei momenti di più serrato confronto, ha sempre curato di mantenere aperti canali di dialogo con l´Ordine, con la categoria dei giornalisti e con la stessa opinione pubblica, in modo da realizzare un proficuo scambio di idee e suggerimenti a chiarimento delle rispettive posizioni e a beneficio di una migliore predisposizione del testo.

Alcune osservazioni toccavano aspetti di fondo. Si sollecitava, ad esempio, il pieno rispetto dei punti contenuti nella "Carta di Treviso", sottoscritta dai giornalisti il 4-5 ottobre 1990 per sottoporre a rigorose cautele l´utilizzazione delle notizie relative ai minori. Oppure si criticava una prima impostazione del testo, che sembrava limitarsi a porre mere norme deontologiche interne, la cui violazione sarebbe stata sanzionabile solo sul piano disciplinare, mentre la novità , da valorizzare, era proprio il "codice" inteso come sostanziale fonte del diritto, di rango secondario, che entra a far parte dell´ordinamento giuridico generale e deve essere rispettata da tutti coloro che esercitino attività d´informazione attraverso mezzi di comunicazione. Questo carattere di generalità tipico della fonte trova oggi conferma nella prevista pubblicazione del Codice nella "Gazzetta Ufficiale".

Per quanto attiene invece agli aspetti più strettamente formali del procedimento di formazione dell´atto, è da sottolineare l´importante ruolo affidato al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, al quale spetta adottare il Codice in cooperazione con il Garante; e naturalmente, vanno richiamate le peculiari competenze del Garante, tra cui spiccano un potere di iniziativa, per promuovere l´adozione; un potere di forte impulso e stimolo sui contenuti, per prescrivere eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati; un potere di verifica di legittimità e di riscontro della rispondenza e dell´idoneità delle misure; un potere sostitutivo eventuale; un potere di disporre l´opportuna pubblicazione espressamente prevista dal d.lg. n. 171/1998 (artt. 25, commi 2 e 3, e 31, comma 1, lett. h)).

La pubblicazione è stata disposta dal Garante il 29 luglio 1998, ed è avvenuta pochi giorni dopo (G.U. 3 agosto 1998, n. 179).

Con riferimento ai contenuti, poi, il testo del Codice esordisce con alcune enunciazioni di principio, per ricordare che, in forza dell´art. 21 Cost., la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure e che, in quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta e la diffusione di notizie nell´ambito dell´attività giornalistica si differenziano dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali a opera di banche dati o altri soggetti; su tali princìpi si fondano le deroghe alla normativa comunitaria (art. 9 direttiva n. 95/46/CE) e a quella nazionale.

Quindi individua le forme semplificate di informativa, distinguendo tra quelle spettanti al giornalista e quelle facenti capo all´editore; precisa che il giornalista, nel raccogliere notizie, evita artifici e pressioni indebite; richiama l´attenzione sugli archivi personali e le banche dati redazionali (art. 2 del Codice). Rafforza l´obbligo di rettificare senza ritardo errori o inesattezze (art. 4). Conferma il diritto all´informazione in presenza di dati sensibili, nel rispetto però dell´essenzialità dell´informazione, in modo da evitare riferimenti ad altri soggetti non interessati ai fatti (art. 5), e della sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche, se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (art. 6). Detta norme specifiche a tutela della riservatezza e della personalità del minore, valori da considerare sempre primari rispetto al diritto di critica e di cronaca, e accoglie i princì pi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso" (art. 7). Fornisce poi criteri per assicurare la tutela della dignità delle persone (art. 8). Con riferimento ai "dati particolari", pone infine precetti a tutela del diritto alla non discriminazione (art. 9), nonché della dignità , della riservatezza e del decoro delle persone malate (art. 10) e della sfera sessuale della persona (art. 11), e, ancora, in materia di cronaca nei procedimenti penali (art. 12).

Il testo completo del Codice è riportato negli Allegati.

 

233 Prime applicazioni della nuova normativa
La casistica che il Garante è stato chiamato a esaminare è molto diversificata e tocca rilevanti aspetti dell´attività giornalistica:

a) Un primo quesito posto dal comitato di redazione di un noto quotidiano era volto a ottenere chiarimenti in tema di notificazione dei trattamenti di dati da parte dei giornalisti.

Nella risposta (del 24 marzo 1998), il Garante ha inteso dissipare dubbi in ordine all´interpretazione della legge al riguardo e, in via generale, ha richiamato l´ipotesi particolare nella quale le informazioni sono raccolte e utilizzate in una dimensione strettamente privata da parte di chiunque, giornalisti compresi, a uso personale o professionale, e l´ha distinta dall´altra in cui, invece, le informazioni sono destinate "ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" (art. 3 della l. n. 675/1996). Solo in quest´ultima ipotesi, infatti, si applica la legge e vanno rispettati tutti gli adempimenti da essa previsti per la protezione dei dati personali, tra cui l´obbligo di notificazione (art. 7, in attuazione della direttiva europea n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995).

La notificazione, comunque, riguarda non i singoli dati contenuti nell´archivio, ma, semplicemente, l´esistenza di un archivio contenente dati personali (come definiti dall´art. 1, comma 2, lett. c) della legge) e le caratteristiche generali del loro trattamento (definito dall´art. 1, comma 2, lett. b)). E per i giornalisti, a ulteriore e specifica garanzia, viene salvaguardata la riservatezza delle fonti della notizia e "restano ferme le norme sul segreto professionale" (art. 13, comma 5). Poi, per uno specifico intervento del legislatore, il settore dell´informazione può giovarsi dello snellimento di alcuni adempimenti: la notifica in forma semplificata, per i giornalisti, i pubblicisti, i praticanti (art. 7, comma 5-ter, lett. b)), e l´esonero da essa per coloro che trattano dati temporaneamente ai fini della pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (art. 7, comma 5-ter, lett. n)).

Pertanto, alcuni timori manifestati anche vivacemente dalla stampa, in un primo momento, circa la portata della nuova legge e i rischi di limitazione della libertà di informazione sono apparsi ben presto eccessivi.

Restava da chiarire chi fosse il soggetto tenuto alla notificazione semplificata. Come è noto, questi è il titolare del trattamento, cioè il soggetto cui competono le decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento (art. 1, comma 2, lett. d)).

Con riferimento all´ambito specifico dell´impresa giornalistico-editoriale, il Garante ha ritenuto corretto e aderente alla realtà identificare tale figura con l´editore, anziché, necessariamente, con i singoli giornalisti collaboratori. A tale conclusione si è giunti attraverso un´analisi del modo di esplicazione dell´attività giornalistica e del rapporto giornalisti-editori, oggetto di riflessioni analoghe anche in altri Paesi. Elementi rilevanti in tal senso sono stati previsti anche dal contratto di lavoro giornalistico, soprattutto nella parte in cui riconosce un ruolo decisivo dell´editore nell´organizzare e programmare l´utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni, e nelle altre parti in cui disciplina il rapporto tra editore e singoli giornalisti per ciò che riguarda l´utilizzazione e le modalità di formazione degli archivi redazionali.

Peraltro, la notificazione riguarda l´insieme delle banche dati automatizzate e cartacee utilizzate a scopi giornalistici, anche quando (come accade normalmente) le informazioni sono frammentate in più archivi, computer o fascicoli posti in uno o più luoghi nella materiale disponibilità dei singoli giornalisti, sono poi riversate solo in parte in una banca dati comune e, quindi, possono non essere condivise da alcuni collaboratori. Anche in questi casi, una è la notificazione, attraverso un unico atto, in quanto la dichiarazione generale non si riferisce a singoli archivi, computer, schedari, ma attiene al complesso dell´attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni; è dovuta "una sola volta", "a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento" (art. 7, comma 2); e, potendo riguardare "più trattamenti con finalità correlate" tra loro, può riassumere contestualmente sia i trattamenti di dati destinati direttamente alle finalità giornalistiche, sia quelli che l´impresa gestisce a fini amministrativi o commerciali.

Tale soluzione ha avuto effetti di semplificazione dell´attività dei singoli, in vari contesti: nelle imprese che pubblicano quotidiani e periodici, nelle case editrici che curano libri, collane e altre pubblicazioni, nelle ipotesi in cui il giornalista operi senza un vincolo di subordinazione o collabori contemporaneamente a più quotidiani ed è l´impresa, o le imprese, a effettuare la notificazione.

Diverso e residuale è il caso del giornalista che non si limiti a tenere materiale informativo "per fini esclusivamente personali", ma crei una distinta base di dati "destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" (art. 3, comma 1), operando in una condizione di completa autonomia dall´editore e al di fuori di quelle particolari modalità di lavoro previste dal contratto collettivo con riferimento alla struttura editoriale: in tal caso, infatti, egli assume la veste di titolare del trattamento e deve effettuare una notificazione al Garante, anche in questa ipotesi una tantum.

b) In altra occasione è stato richiesto un intervento del Garante in tema di modalità di raccolta dei dati personali, con particolare riferimento al principio di correttezza affermato dall´art. 9 della l. n. 675/1996.

Veniva segnalato un episodio verificatosi a seguito di un´intervista rilasciata da un parlamentare a un telegiornale: all´insaputa dell´interessato, alcuni brani erano stati registrati "fuori onda" e trasmessi poi nel corso di un programma televisivo a sfondo satirico.

L´Autorità si è pronunciata (il 22 luglio 1998) osservando preliminarmente che, nel caso in esame, erano in questione non il diritto di informare il pubblico sulle opinioni che i rappresentanti politici esprimono anche attraverso dichiarazioni non ufficiali, né la configurabilità della satira televisiva tra le attività giornalistiche, bensì i profili della correttezza nel trattamento e dell´indicazione esplicita dello scopo della raccolta (art. 9, comma 1, lett. a) e b)). Occorreva considerare che la legge, e le sue successive modificazioni e integrazioni (cui presto si sarebbe aggiunto il Codice deontologico, allora non ancora pubblicato), per quanto abbiano introdotto una normativa largamente distinta proprio per tener conto delle esigenze specifiche del mondo dell´informazione (come la possibilità di raccogliere e divulgare dati e notizie personali anche senza il consenso degli interessati), non prevedono e non giustificano alcuna deroga alla disciplina contenuta nell´art. 9.

Pertanto, i dati e le informazioni, contenuti anche su supporti audiovisivi, devono essere raccolti - dal giornalista, al pari di ogni altro soggetto - "secondo correttezza", senza violenza o inganno e per scopi determinati ed espliciti. Il dovere di "lealtà" nei confronti del soggetto cui si riferiscono le notizie opera sin dal momento della loro raccolta, caratterizza l´intera attività di trattamento e impegna anche al momento della loro divulgazione all´esterno (trovando ad esempio traduzione, all´interno del Codice dei giornalisti, nell´obbligo di informativa, seppure semplificata, e nel dovere di evitare "artifici e pressioni indebite").

Su questo piano, la convinzione dell´interessato, che risultava evidente nel caso in esame, di non essere oggetto di una registrazione in quel determinato momento meritava considerazione da parte dei responsabili della trasmissione. Il principio di correttezza certamente è leso laddove emergano elementi oggettivi che rivelino un intento di inganno o di preordinazione, volto a indurre gli intervistati a dialogare o ad esprimere opinioni nel convincimento dell´assenza di una registrazione; ma il principio va rispettato anche nel caso di registrazioni accidentali o che non facciano parte di una prova di trasmissione. E comunque, ove sia concretamente impossibile al momento della registrazione, la correttezza va rispettata nel prosieguo e in particolare nel caso in cui si intenda procedere alla diffusione.

Dunque i responsabili della trasmissione avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, malgrado lo sfondo satirico nel quale essa veniva inserita, e quantomeno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all´interessato ponendolo in grado di esprimere tempestivamente il proprio punto di vista ed, eventualmente, di opporsi all´ulteriore trattamento. Il Garante, pertanto, ha segnalato alla rete televisiva la necessità di tener conto dei princì pi e di rendere conformi a essi i trattamenti, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge.

c) Alcuni quesiti pervenuti all´Autorità concernevano l´interpretazione di talune parti del Codice di deontologia relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica: ad esempio la disposizione secondo cui, "se i dati sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l´anno, l´esistenza dell´archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996" (art. 2, comma 2, del Codice cit.).

Alla richiesta se ciò renda superfluo adempiere all´obbligo di informativa agli interessati previsto dalla legge (art. 10), il Garante ha risposto (l´11 agosto 1998) che l´informativa, pur nell´unitarietà del suo fondamento e delle sue finalità, va data seguendo non una modalità unica, ma modi diversi secondo le due distinte situazioni in cui possono essere raccolti i dati: direttamente presso l´interessato, o indirettamente presso terzi (art. 10, rispettivamente commi 1 e 3). E ha sottolineato come le forme semplificate che, anche riguardo a questo tema, il legislatore ha inteso consentire a favore dell´attività giornalistica, lasciando poi che venissero specificate dal Codice deontologico, corrispondono a queste distinte ipotesi di raccolta dei dati (art. 25, comma 4, della l. n. 675/1996, come integrato dal d.lg. 9 maggio 1997, n. 123).

Ora, la semplificazione che si traduce nella possibilità di una informativa generale da parte dell´editore, mediante annunci, copre esclusivamente la seconda ipotesi, in cui il giornalista raccolga le informazioni presso terzi ovvero attinga alle varie fonti informative disponibili.

Resta ferma, invece, perché non v´è ragione di ritenerla sostituibile o superflua,l´informativa che il giornalista è in grado di dare direttamente all´interessato, dal vivo, al momento stesso in cui raccoglie i dati. E questa continua a essere un dovere del giornalista, oltre che a rispondere a un´esigenza di correttezza. Qui il legislatore, da parte sua, aveva già iniziato tempestivamente a semplificare la disciplina originaria, consentendo di informare anche oralmente, oltre che per iscritto, con immediato beneficio per il lavoro dei cronisti (art. 10, comma 1, della l. n. 675/1996, come integrato dal d.lg. n. 123/1997). La semplificazione introdotta, a sua volta, dal Codice consiste nella possibilità di un´informativa assai più snella nei contenuti, limitata al rendere palese il fatto che si sta esercitando un´attività giornalistica e al rendere note la propria identità , la professione, le finalità della raccolta - a meno che ciò risulti impossibile o comporti rischi per l´incolumità del professionista - enza poi dover specificare necessariamente gli altri elementi richiesti in via generale dall´art. 10 della legge (art. 2, comma 1, del Codice cit.). Dunque, questa informativa spetta al giornalista; l´altra, all´editore (o, anche questa, al giornalista che operi in situazioni di completa autonomia, come sopra evidenziato).

Alla richiesta di chiarimenti circa le modalità per provvedere ai predetti annunci, il Garante ha poi sottolineato (l´11 agosto 1998, nella medesima occasione) che il Codice prevede due distinti adempimenti.

Da un lato, indicare (accanto ai tradizionali dati obbligatori per legge quali, ad esempio, il nome del direttore responsabile) il nominativo e la sede della persona fisica o giuridica che svolge le funzioni di responsabile del trattamento dei dati, precisando che presso tale figura possono essere esercitati in concreto i diritti dell´interessato previsti dalla l. n. 675/1996 (come quelli di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati, ecc.).

Dall´altro, ove l´impresa editoriale gestisca banche dati di uso redazionale, rendere nota la loro esistenza al pubblico, almeno due volte l´anno, con un annuncio sulla propria testata ed eventualmente su altre.

È stato sollevato poi il problema del diritto di accesso ai dati personali. Quanto alla possibilità che l´interessato faccia valere i propri diritti presso il titolare o il responsabile del trattamento, il Garante ha posto in evidenza come questo meccanismo di tutela basato su un rapporto diretto sia stato voluto dal legislatore (all´art. 13) per favorire la risoluzione non contenziosa e rapida dei conflitti in materia. Ove però questa via si riveli infruttuosa, la stessa l. n. 675/1996 prevede che le parti possano rivolgersi all´autorità giudiziaria, secondo le ordinarie procedure, oppure al Garante, attraverso ricorsi ai sensi dell´art. 29 (fatta salva la possibilità di inviare comunque a quest´ultimo segnalazioni e reclami).

Sul punto specifico concernente il comportamento da tenere da parte del titolare o responsabile del trattamento di fronte a una richiesta di cancellazione dei dati, il Garante ha fatto presente che deve essere compiuta una verifica in concreto per appurare se la richiesta sia fondata e da accogliere integralmente (ad esempio, se il dato è stato raccolto illecitamente), o se possa essere soddisfatta intervenendo sul trattamento senza procedere, però , alla cancellazione totale, ove, per renderlo conforme alla legge, sia sufficiente l´aggiornamento, l´integrazione, la rettifica dei dati (se erronei o inesatti, in base all´art. 4 del Codice cit.) o l´eliminazione di alcune notizie (se non essenziali per il diritto di cronaca).

d) In altra occasione il quesito rivolto all´Autorità mirava a conoscere se fosse esercitabile nei confronti dell´editore di un quotidiano e di una giornalista collaboratrice il diritto di "accesso" ai dati personali previsto dall´art. 13, per ottenere la registrazione di una intervista rilasciata dall´interessato al quotidiano stesso e divenuta poi oggetto di un articolo.

Il Garante ha risposto (il 26 novembre 1998) ricordando che i diritti di accesso sono riconosciuti nei confronti di entrambe le figure, le quali devono confermare senza ritardo se detengono o no dati personali che riguardano l´interessato e devono comunicarli all´interessato stesso in una forma intellegibile (come già affermato con il provvedimento del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 72). La clausola di salvaguardia del segreto professionale, se può essere opposta all´interessato che chieda la fonte della notizia (cfr. art. 13, comma 5, della l. n. 675/1996 e art. 2, comma 3,della l. n. 69/1993), evidentemente non opera quando, come nel caso in esame, la fonte è l´interessato stesso che ha rilasciato l´intervista al giornalista. Il Codice di deontologia fornisce un sostegno in tal senso (v., in particolare, art. 2, commi 2 e 3).

Si è quindi ritenuto che il diniego a fornire la registrazione non trovasse adeguata motivazione nella dichiarazione con la quale il giornalista aveva dichiarato di non disporre di un archivio inquadrabile nell´ambito della legge sulla privacy. Infatti la l. n. 675/1996 riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali (ad esempio, la raccolta, l´utilizzazione, l´elaborazione e la divulgazione) a prescindere dal fatto che le informazioni trattate siano contenute in una banca-dati, in un archivio o altro.

Né il diniego trovava idonea motivazione nell´argomentazione secondo cui la registrazione dell´intervista non sarebbe da ritenersi un dato personale, accessibile ai sensi dell´art. 13. La legge, infatti, in armonia con gli atti internazionali e comunitari che ha attuato, considera come "dato personale" qualunque informazione che consenta l´identificazione dei soggetti interessati, anche se derivante da suoni o da immagini (come appunto una registrazione sonora, una foto, un filmato); in ogni caso, un´intervista, un colloquio, come qualsiasi altra dichiarazione, opinione o manifestazione del pensiero proveniente dall´interessato, costituiscono senz´altro informazioni che riguardano la sua persona e, come tali, dati personali, senza che sia rilevante la forma in cui essi sono trattati o gli eventuali supporti che li contengano.

Di conseguenza, il Garante si è pronunciato nel senso di riconoscere all´interessato un diritto pieno di ottenere la comunicazione dei propri dati personali da parte dell´editore o, direttamente, del giornalista, in una forma chiaramente intellegibile (ad esempio, una riproduzione su supporto sonoro o cartaceo), come prevede la legge (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1).

Anche di fronte all´eventuale esigenza per il giornalista di difendersi in sede giudiziaria, l´esercizio dei diritti da parte dell´interessato non incontra limiti se non reca pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l´esercizio del diritto alla difesa (art. 14, comma 1, lett. e)).

e) Il Garante ha ricevuto poi un reclamo contro alcuni organi di stampa che avevano pubblicato senza consenso articoli e notizie riguardanti un minore coinvolto in un incidente, rivelandone le esatte generalità e alcuni dati particolari, e che, nonostante l´espressa richiesta avanzata dai genitori dell´interessato, non avevano assunto l´impegno a non effettuare in futuro ulteriori trattamenti.

L´Autorità (in data 8 settembre 1998) ha ritenuto fondato il reclamo, poiché la pubblicazione dei dati personali del minore risultava essere non essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico verificatosi e certamente non essenziale ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca. Inoltre, il trattamento di quei dati sarebbe dovuto avvenire con particolare attenzione considerata anche la posizione di tutela che l´ordinamento riserva ai minori e l´esplicita previsione dell´art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 che vieta la pubblicazione e la divulgazione di notizie idonee a consentire l´identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Princìpi che sono stati affermati in passato nella "Carta di Treviso" e che sono ora sanciti nel Codice di deontologia.

Di conseguenza, il Garante ha vietato l´ulteriore trattamento dei dati personali idonei a identificare il minore interessato, ai sensi dell´art. 9, comma 1, lett. a) e d), dell´art. 20, comma 1, lett. d) e dell´art. 31, comma 1, lett. l) della l. n. 675/1996.

f) In relazione a un grave fatto di cronaca, il Garante è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla diffusione, da parte di un quotidiano nazionale, dei dati di una persona che in passato aveva convissuto con la vittima del delitto.

L´Autorità (il 12 ottobre 1998) ha ritenuto, da un lato, che la diffusione dell´indirizzo dell´interessato realizzasse un´interferenza nella sfera privata non giustificata ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca, perché non essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico; pertanto, ha disposto il divieto di ulteriore diffusione di tali dati (ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. d) e dell´art. 31, comma 1, lett. l) della l. n. 675/1996).

Ha ritenuto, dall´altro, che il trattamento dei dati relativi al nome, all´immagine e alla professione dell´interessato potesse ritenersi giustificato solo quando la loro conoscenza fosse essenziale in ragione dell´eventuale ulteriore sviluppo dei fatti e del loro accertamento giudiziario; ha segnalato quindi all´editore e al direttore responsabile del quotidiano la necessità di conformare a questi princì pi il successivo trattamento dei dati (ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge).

g) Il Garante ha inoltre ricevuto una segnalazione relativa alla pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale, episodio che veniva denunciato come lesivo della riservatezza e della onorabilità dell´interessato, il quale ricopriva la carica di consigliere comunale.

L´Autorità ha ritenuto (il 21 ottobre 1998) che il fatto non costituisca una violazione delle norme a tutela della riservatezza in quanto la diffusione della notizia della sentenza di condanna non viola le norme del codice relative al divieto di pubblicazione degli atti del processo penale (art. 114 c.p.p.) né altre specifiche norme; che è inoltre legittima la diffusione di dati personali nell´ambito dell´attività giornalistica, qualora essa avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del criterio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

h) Da ultimo, si può far cenno a due recentissime decisioni che, pur nella diversità degli episodi segnalati, hanno riguardato entrambe alcuni nodi critici del rapporto tra il diritto di cronaca e i diritti della personalità.

Nel primo caso, in relazione al noto episodio avvenuto presso Gravina di Puglia, veniva richiesto l´intervento del Garante al fine di impedire il prosieguo della diffusione in ambito giornalistico di notizie di carattere strettamente privato concernenti la vittima.

L´Autorità (con provvedimento 8 marzo 1999) ha preso in attenta considerazione l´ampio risalto dato alla vicenda da parte della stampa e della televisione e ha posto in evidenza soprattutto due punti: da un lato, che il fatto era di interesse pubblico, ma che alcuni articoli si erano spinti oltre i limiti a tutela della riservatezza (diffusione di dati sanitari, vicende intime, atti e corrispondenze di natura personale, convinzioni religiose e abitudini personali della vittima e di altri, con scarsa attenzione per i diritti degli interessati), rivelando notizie o dettagli coperti da segreto professionale, d´ufficio o investigativo, oppure non essenziali per la necessaria informazione dell´opinione pubblica; dall´altro, che la dignità e i diritti della personalità devono essere rispettati nel trattamento dei dati personali anche nei confronti delle persone decedute, i cui diritti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse (art. 13, comma 3, della l. n. 675/1996).

Anche il codice di deontologia che, insieme alla l. n. 675/1996 e alle altre norme vigenti in materia, costituisce la normativa di riferimento per i giornalisti fa specifico richiamo al rispetto della dignità degli interessati (art. 8 del Codice), al principio di essenzialità dell´informazione, specie quando i dati divulgati siano di natura "sensibile" (artt. 5 e 6) e al dovere di omettere riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti ovvero a dettagli di violenza (artt. 5 e 8).

Queste considerazioni hanno pertanto portato il Garante ad adottare un provvedimento (ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della l. n. 675/1996) per invitare gli organi pubblici competenti a verificare se la diffusione dei dati sanitari sia avvenuta in violazione del segreto professionale o di quello d´ufficio o di indagine, e per segnalare ai mezzi di informazione la necessità di adeguare la raccolta e la diffusione dei dati alla normativa vigente, di cui il Codice di deontologia è parte integrante.

Un primo formale seguito dell´invito è stato dato dal Consiglio dell´Ordine dei giornalisti della Puglia che, in data 18 marzo 1999, ha sollecitato vari mezzi di informazione a fornire precisi elementi relativi ai servizi televisivi o radiofonici trasmessi, per valutare eventuali violazioni delle norme deontologiche della professione giornalistica.

i) In un contesto del tutto diverso, il Garante non ha ravvisato violazione della normativa, e ha ritenuto perciò la segnalazione non fondata, in un caso per il quale veniva lamentata la ripresa e la diffusione televisiva di immagini filmate riguardanti un personaggio noto del mondo dello spettacolo e ritenute lesive della sua privacy. Al termine dell´istruttoria, l´Autorità ha ritenuto (il 10 marzo 1999) che il ritrarre una persona nota, in luogo aperto al pubblico tale da rendere agevoli le riprese senza artifizi o tecniche invasive, non incorra in alcuno dei limiti e delle prescrizioni che potrebbero essere richiamati al riguardo.

Il consenso dell´interessato non è infatti richiesto quando il trattamento e, in particolare, la diffusione dei dati siano effettuati "nell´esercizio della professione di giornalista"; l´episodio segnalato, inoltre, rientrava nell´ambito del diritto di cronaca, non essendo stati superati i limiti posti "a tutela della riservatezza ed in particolare dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (cfr. art. 12, comma 1, lett e), art. 20, comma 1, lett d) e art. 25 della l. n. 675/1996 e la disciplina integrativa recata dal Codice deontologico).

Del resto una normativa ben più risalente stabilisce che "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell´immagine è giustificata dalla notorietà" (art. 97 della l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d´autore.

Scheda

Doc-Web
1341467
Data
12/04/99

Tipologie

Relazione annuale