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II - L'attività svolta dal Garante - par. 7-8 - Relazione 2005 - 7 luglio 2006

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II - L´attività svolta dal Garante - par. 7-8 - Relazione 2005 - 7 luglio 2006

 

7. Attività giornalistica e mezzi di informazione

7.1. Tutela dei minori

Nel 2005 sono pervenute varie segnalazioni relative al trattamento di dati effettuato in occasione di servizi giornalistici riguardanti vicende collegate a rapporti o a procedimenti di adozione.

Il Garante ha ricordato che la diffusione di dati idonei ad identificare un minore adottato, oltre a porsi in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati, viola la normativa in materia di adozione nella parte in cui riconosce speciali cautele e procedure per accedere alle relative informazioni, affidando ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione (cfr. Comunicato stampa 5 maggio 2005).


Dati idonei a rivelare lo status di adottato

Il Garante è anche intervenuto rispetto alla pubblicazione, da parte di un quotidiano locale, di dati che rendevano nel loro insieme identificabili i protagonisti di un caso di adozione; si è evidenziato che le cautele imposte rilevano anche  con  riferimento  a  vicende relative ad adottati divenuti maggiorenni  (cfr. Newsletter 28 ottobre 2005).

7.2. Cronache giudiziarie

Hanno trovato ulteriore conferma, nella giurisprudenza nazionale (Tribunale di Milano, sez. I civile, 9 novembre 2004, n. 12746) ed europea (Corte europea dei diritti dell´uomo n. 50774/99, 11 gennaio 2005), i principi affermati nell´ambito di precedenti pronunce del Garante in ordine all´illiceità della diffusione di foto segnaletiche non giustificata da scopi di giustizia e di polizia, anche quando le fotografie vengano mostrate durante conferenze stampa.


Libertà di informazione e procedimenti penali

Il Garante ha esaminato anche nel 2005 numerose questioni riconducibili al tema della diffusione di dati personali relativi a procedimenti penali. Con particolare riferimento alle cronache su attività di indagine e processuali, l´Autorità, provvedendo nei confronti di una testata giornalistica che aveva pubblicato un´immagine in primo piano di una donna con le manette ai polsi imputata per omicidio, ha ricordato che la diffusione di tali immagini è vietata dalla legge (art. 114, comma 6-bis, c.p.p.; art. 8, comma 3, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, Allegato A.1) del Codice).

All´esito dell´istruttoria di diverse segnalazioni e di alcuni reclami, l´Autorità ha inoltre ribadito che la pubblicazione di dati giudiziari (art. 4, comma 1, lett.  e ) del Codice) è ammessa, pur senza il consenso dell´interessato, ma nel presupposto dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art.137, comma 3, del Codice, art. 12 del codice di deontologia per l´attività giornalistica) e nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge (art. 114 c.p.p.). La sussistenza del carattere di essenzialità dell´informazione deve essere ravvisata necessariamente caso per caso, nel contesto dei fatti narrati (art. 6 codice di deontologia), come già specificato nel documento del 6 maggio 2004 inviato all´Ordine nazionale dei giornalisti (v.Relazione 2004, pp. 53-54).

Alla luce del parametro di essenzialità dell´informazione l´Autorità non ha ravvisato violazioni nella pubblicazione di alcune fotografie a corredo di notizie riguardanti operazioni di arresto (ad es., se tratte da album di famiglia), sul presupposto della loro lecita acquisizione. Una decisione del Garante ha ritenuto legittima la richiesta dell´interessato formulata ad un quotidiano allo scopo di conoscere l´origine di una propria fotografia, pubblicata nel contesto di un articolo che riferiva della richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico dell´interessato medesimo (Provv. 6 ottobre 2005 [doc. web n. 1185330]).


Pubblicazione di fotografie acquisite in ambito privato

Sempre in riferimento alla pubblicazione di fotografie su organi di stampa, l´Autorità ha ritenuto non conforme al canone dell´essenzialità la pubblicazione della foto di un giovane sieropositivo arrestato per alcuni fatti criminosi e successivamente sottoposto ad una diversa indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne (Nota 31 marzo 2005). In tale circostanza è stato ricordato come esistano modalità differenziate, rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati, altrettanto idonee ad "allertare", ove necessario, persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi (ad esempio, attivando numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza in grado di fornire opportune informazioni).


Diffusione di dati sulla
salute

Il rispetto del principio di "essenzialità dell´informazione" è stato altresì prescritto dal Garante nella decisione su un reclamo presentato da un noto personaggio che lamentava la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali contenuti nelle trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell´ambito di indagini riguardanti delicati fatti di cronaca (Provv. 30 novembre 2005 [doc. web n.  1212642]). Il Garante ha ritenuto che l´interesse pubblico connesso alle vicende per le quali era stato instaurato il procedimento penale giustificasse, in termini generali, la possibile diffusione di alcuni dati personali contenuti in atti di indagine depositati ed acquisiti dai giornalisti secondo modalità non risultate allo stato degli atti illecite (in relazione ad atti processuali conoscibili dalle parti).


Intercettazioni telefoniche e dati di traffico

Tuttavia, non tutte le informazioni diffuse sono risultate necessarie a soddisfare essenziali esigenze di cronaca. È stata perciò ritenuta illecita la diffusione del contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra i reclamanti le quali, diversamente da altre, non presentavano un collegamento, neanche indiretto, con le vicende economico-finanziarie oggetto di cronaca, come pure la pubblicazione del testo di due messaggi Sms a contenuto esclusivamente privato e del tutto personale, relativi al rapporto affettivo tra i reclamanti medesimi e che non assumevano alcun rilievo in base al ruolo e alla dimensione pubblica di questi ultimi.

In relazione alla stessa vicenda il Garante ha invece dichiarato inammissibile, per carenza dei necessari presupposti, un ulteriore ricorso presentato in via d´urgenza da uno dei due personaggi coinvolti, che lamentava un pregiudizio imminente ed irreparabile in relazione alla diffusione di notizie, ritenute false, circa la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende del gruppo societario di cui era proprietario.

Eccedente il diritto di cronaca, e quindi illecita, è stata ritenuta anche la riproduzione, a margine di articoli di cronaca sulle indagini relative all´omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, di parti di documenti recanti dati personali relativi al traffico di utenze telefoniche –compresi alcuni dati accessori e quelli relativi agli intestatari– riportati in una consulenza tecnica disposta nell´ambito di una precedente indagine; siffatta riproduzione aveva infatti comportato la diffusione di dati personali relativi anche a soggetti estranei ai fatti criminosi oggetto di cronaca.

Il tema dei rapporti "giustizia e media" è stato al centro di una riflessione a livello europeo nell´ambito della 2ª Conferenza europea dei giudici del Consiglio d´Europa (Cracovia, 25 e 26 aprile 2005) le cui conclusioni (consultabili all´indirizzo web www.coe.int, unitamente al rapporto della delegazione italiana) evidenziano la necessità di adottare misure che concilino le diverse esigenze di trasparenza della giustizia e di libero convincimento dei giudici, con la tutela della dignità umana, della privacy, della reputazione e con la garanzia della presunzione di innocenza.


Conferenza internazionale su giustizia e mezzi di comunicazione

Vari ricorsi, segnalazioni e reclami pervenuti nel periodo di riferimento hanno riguardato la pubblicazione di dati personali relativi a vittime di episodi criminosi.

Il Garante ha in primo luogo ricordato l´esistenza di  limiti  precisi  dettati  dalla legge in relazione  a  crimini  specifici,  ad  esempio  a  tutela  delle  vittime  di  reati  sessuali (art. 734-bis c.p.);  ha  conseguentemente vietato ad un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza (Provv. 13 luglio 2005  [doc. web n.  1152088]).


Vittime di reati e resoconti sui decessi

Rispondendo ad alcune segnalazioni e richieste di parere, l´Autorità ha poi segnalato che, anche fuori dei casi in cui sussistano specifici limiti di legge, i mezzi di informazione sono tenuti pur sempre ad osservare un particolare rigore nel valutare l´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di cronaca e nel fare riferimento alle vittime di azioni delittuose (furti, rapine, aggressioni, ecc.).

All´attenzione dell´Autorità sono pervenuti anche diversi articoli, relativi soprattutto alla cronaca locale, che riferivano di decessi avvenuti in contesti o per cause particolari (uso di sostanze stupefacenti, malori, incidenti). In alcuni casi è stata riscontrata la violazione del limite di "essenzialità dell´informazione", come nel caso della pubblicazione di dati personali relativi alla sfera personale del deceduto e di quella dei suoi familiari, risultati eccedenti e non pertinenti rispetto all´evento narrato, ovvero in relazione alla pubblicazione di articoli contenenti descrizioni particolarmente impressionanti del delitto (art. 8, comma 1, codice di deontologia). L´Autorità ha altresì ricordato che, in simili del genere, i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere esercitati legittimamente dai familiari del deceduto, anche in riferimento ai dati personali dello stesso, mentre eventuali azioni di risarcimento dei danni restano esercitabili, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  solo  dinanzi  all´autorità  giudiziaria  ordinaria  (Provv.  21  dicembre  2005 [doc.  web n. 1217538]).

Infine, in occasione del decesso di un personaggio noto nell´ambiente sportivo, avvenuto nel corso di una diretta televisiva, il Garante, nell´immediatezza del fatto, ha allertato i mezzi di informazione affinché si astenessero dal pubblicare foto o dal mandare in onda filmati lesivi della dignità e della riservatezza dell´interessato. L´Autorità ha poi dato atto che gli stessi mezzi di informazione si erano autonomamente attenuti a tali cautele, essendosi limitati a diffondere immagini con inquadrature a distanza (Comunicati stampa 4 ottobre e 18 novembre 2005).

Il tema dell´informazione in connessione con lo sviluppo tecnologico è rimasto d´attualità anche in relazione a vicende terroristiche e all´uso del web per divulgare messaggi ed attività eversive. L´Assemblea parlamentare del Consiglio d´Europa ha sollecitato l´elaborazione di un codice di condotta per i giornalisti ed ha chiesto ai professionisti del settore di "astenersi dal pubblicare immagini scioccanti di atti terroristici che violano la privacy e la dignità delle vittime" (Raccomandazione 1706 (2005) del 20 giugno 2005).


Atti terroristici e deontologia del giornalista

7.3. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

E´ stato esaminato un caso significativo in relazione al servizio di cronaca pubblicato da un quotidiano a tiratura nazionale, incentrato sulla vicenda di una donna, in coma irreversibile e in stato di gravidanza, e sulla decisione dei medici e dei familiari di tenerla se necessario in vita artificialmente per consentire la nascita prematura di un figlio.


Pubblicazione di dati sulla salute e dignità della persona

Il Garante ha ritenuto illecito il servizio che aveva portato a pubblicare dati non indispensabili che nel loro insieme avevano reso identificabili gli interessati, specie nel loro contesto territoriale, fornendo informazioni di natura strettamente clinica relative alla donna, nonché a possibili convinzioni etico-religiose dei suoi familiari (in violazione degli artt. 5 e 10 del codice di deontologia). Il Garante ha stigmatizzato, altresì, il comportamento tenuto dalla struttura sanitaria dalla quale erano evidentemente state attinte tali informazioni, rilevando che, in assenza di un preciso consenso da parte dei familiari a siffatta comunicazione, i  sanitari  avrebbero  dovuto  attenersi al rispetto del segreto professionale (Provv.  13 luglio 2005 [doc. web n.  1152080]).

è stata riscontrata un´altra grave violazione in riferimento alle modalità con le quali alcune testate giornalistiche, anche attraverso il proprio sito web, hanno diffuso informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche (indicata, a seconda delle testate, mediante le generalità o altri riferimenti idonei a renderla agevolmente identificabile), con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (sindrome di Creutzfeldt-Jakob e sue varianti, comunemente note come morbo della "mucca pazza"). Come già avvenuto in passato in un caso analogo (Relazione 2002, p. 95), il Garante ha precisato che la circostanza che l´illecita pubblicazione trovasse origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa quali non avevano omesso di indicare le generalità dell´interessato–non esimeva comunque altre testate giornalistiche dal dovere di garantire l´anonimato dell´interessato (Provv. 23 novembre 2005 [doc. web n.  1225898]).

Si è poi concluso il procedimento relativo ad un servizio trasmesso da un´emittente televisiva e concernente un soggetto "senza fissa dimora" (Provv. 7 luglio 2005 [doc. web n.  1170284]). Dopo un temporaneo provvedimento di blocco (v. Relazione 2004, p. 55) il Garante ha vietato all´emittente di diffondere alcune immagini che mostravano l´interessato in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica, ritenendole lesive della sua dignità, oltre che raccolte in violazione dei principi di correttezza e di trasparenza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice; art. 2 del menzionato codice di deontologia).

7.4. Libertà di informazione e personaggi pubblici

Rispetto alle persone note, o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell´attività dei soggetti interessati (cfr. anche Relazione 2004, p. 55). Il principio è stato ribadito dall´Ufficio del Garante nel rispondere a diverse segnalazioni pervenute nel corso dell´anno, inoltrate da esponenti del mondo  politico,  di  quello  giornalistico  e  dello  spettacolo  (Provvedimenti  7  luglio  2005 [doc. web n.  1170291 e n.  1170297]).

Il rilievo pubblico di una persona non può affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori. Il principio è stato riaffermato dal Garante nel riconoscere la fondatezza di una segnalazione e di un reclamo con cui si lamentava l´illiceità della pubblicazione delle generalità di minori e di altri soggetti nel contesto di articoli incentrati su vicende riguardanti esponenti politici locali.


Figli minorenni di personaggi pubblici

L´Autorità è poi intervenuta nei confronti di un settimanale che, nel dare notizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, aveva pubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti di vita privata. In particolare, oltre alle immagini della moglie, della suocera e dei figli quali almeno uno risultava riconoscibile, poiché il suo volto era stato solo parzialmente oscurato–, il settimanale aveva pubblicato diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia. Sulla questione pende un contenzioso dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, essendosi impugnato il provvedimento con cui il Garante ha vietato la pubblicazione di tali fotografie (art. 152 del Codice) (Provv.  23 novembre 2005  [doc.  web n. 1200112]).

Si è ritenuto che concretizzassero una violazione dei limiti del diritto di critica e di cronaca anche i riferimenti personali contenuti in un ampio servizio giornalistico pubblicato da un giornale locale, concernente la denuncia di un possibile giro di usura nell´ambito di alcune case da gioco. Secondo il Garante, la diffusione di diversi dati personali relativi all´autore della denuncia di un´associazione, conosciuto anche per le sue prese di posizione pubbliche–aveva violato il principio di essenzialità dell´informazione che comporta anche il dovere del giornalista di evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti riportati (art. 5, comma 1, codice di deontologia; Provv. 7 luglio 2005 [doc. web n.  1170311]).


Dati personali contenuti in denunzie e atti pubblici

A seguito della segnalazione di un giornalista che opera per Rai-Radio televisione italiana S.p.A., l´Ufficio del Garante ha poi ribadito l´orientamento dell´Autorità in ordine alla conoscibilità di classi stipendiali, indennità ed altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi, atteso anche l´interesse pubblico ad ottenere notizie sulle prassi in atto presso tali enti e sull´utilizzo delle relative risorse.

Non è stato invece ravvisato un analogo interesse in riferimento alla pubblicazione dell´indirizzo completo dell´abitazione privata di una giornalista, diffuso nella rubrica di posta di una rivista in risposta alla richiesta di una lettrice. Nel fornire riscontro alla segnalazione, l´Ufficio del Garante ha rilevato che la finalità informativa perseguita dal settimanale poteva essere soddisfatta senza diffondere tale informazione, fornendo semmai una risposta diretta e privata alla sola lettrice interessata.

In relazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e al ricovero di un noto imprenditore per cause legate all´abuso di sostanze stupefacenti, il Garante ha poi ricordato che, anche quando si tratti di figure pubbliche, stampa e media devono rispettare la dignità delle persone e la loro sfera più intima, astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi; ha quindi ritenuto illecita vietato–la pubblicazione di alcuni dettagli eccedenti, idonei a rivelare possibili abitudini sessuali dell´interessato (Provv. 12 gennaio 2006 [doc. web n.  1213631]). Anche questo provvedimento è stato impugnato, da una delle testate interessate.

7.5. Esercizio dei diritti e diritto all´oblìo

Concludendo la relativa istruttoria, il Garante ha ritenuto illecita la nuova diffusione, nel corso di una trasmissione televisiva, delle immagini di un processo à mandate in onda sedici anni prima–, che ritraevano una donna mentre reagiva vivacemente alla richiesta di condanna, formulata dal pubblico ministero nei confronti di persona a cui la stessa era all´epoca legata sentimentalmente. L´Autorità ha ravvisato in questo caso la necessità l´esigenza di garantire il diritto all´oblìo e all´identità personale; ha infatti rilevato che le immagini erano state riproposte senza tenere in debito conto il  diritto  dell´interessata  a  veder  rispettata la propria attuale  dimensione  sociale  e  affettiva,  ed  erano  state  diffuse  anche  in  violazione  del  principio  dell´essenzialità  dell´informazione (Provv. 7  luglio  2005 [doc. web n. 1148642]).

Garantire un´effettiva tutela del "diritto all´oblìo" risulta più difficile nel caso di notizie diffuse attraverso siti Internet. Il Garante ha affrontato al riguardo il caso di una donna che si era rivolta ad un quotidiano per rendere anonima la notizia, contenuta in un articolo pubblicato nel 2002 e ancora presente sul sito web, relativa al suo arresto e al successivo rinvio a giudizio, disposti in relazione ad un reato per il quale era stata assolta. Accogliendo tale richiesta l´editore aveva sostituito le generalità della donna con una più generica locuzione ("nota immobiliarista milanese"); ha tuttavia precisato che la permanenza in Internet dell´articolo in forma non "anonimizzata" era dovuta alla sua pregressa indicizzazione attraverso alcuni motori di ricerca, e che l´articolo doveva pertanto ritenersi tratto non dagli archivi dell´editore, ma da altri basi dati desunte tramite motori di ricerca (Provv. 9 novembre 2005 [doc. web n.  1200127]; sul tema dei motori di ricerca, si vedano anche i parr. 2.11 e 15.11).


Diritto all´oblìo, tutela dell´identità personale
e informazione
on-line

 

8. Associazioni, movimenti politici e partiti

8.1. Associazioni

Sono pervenute all´Autorità nuove segnalazioni e richieste di chiarimenti in ordine alle modalità con cui istituti di patronato e di assistenza sociale raccolgono dati relativi a lavoratori, pensionati, disabili ed altri soggetti aventi diritto a prestazioni in materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria per finalità informative e promozionali. In particolare è emerso che le strutture sanitarie competenti per accertare l´invalidità civile trasmettono regolarmente all´Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) elenchi nominativi di coloro che fanno istanza per il riconoscimento dell´invalidità, o richiedono a tali persone di manifestare il loro consenso alla trasmissione dei dati che li riguardano. Queste informazioni verrebbero successivamente utilizzate dall´Anmic per sollecitare agli interessati l´adesione all´associazione, senza che ne sia peraltro chiarito il carattere facoltativo.


Istituti di patronato e di assistenza sociale

L´Autorità era già intervenuta sull´argomento con precisi rilievi sull´ammissibilità della trasmissione di elenchi nominativi di disabili all´Animic, ad altri patronati e ad associazioni assistenziali e di categoria, fatto salvo l´accesso di tali organismi ai dati anche sensibili degli interessati che abbiano conferito una specifica delega: cfr., ad es., Nota 17 settembre 1997 [doc. web n.  1055114]– ha avviato ulteriori accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, anche in relazione al nuovo assetto normativo previsto dalla l. 30 marzo 2001, n. 152 (recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale") e dal Codice.

8.2. Movimenti politici e propaganda elettorale

Con riferimento alle attività di partiti e di movimenti politici, il Garante è stato chiamato più volte ad individuare un punto di equilibrio tra iniziative intraprese a fini di propaganda elettorale da tali organismi (inclusi comitati promotori, di sostenitori e singoli candidati), tenendo presente che simili iniziative costituiscono un momento significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che richiede comunque un´adeguata protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono informazioni personali utilizzate (art. 2 del Codice).


Interventi in materia di elezioni e consultazioni
politiche

L´Autorità ha fornito nuovi chiarimenti di ordine generale, anche nel caso segnalato da un cittadino il quale lamentava che, in diversi seggi di un comune durante le consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la sezione detenessero le liste sezionali degli elettori sulle quali venivano riportate le generalità dei cittadini che esercitavano il diritto di voto (Nota 24 febbraio 2005).

A tal proposito sono stati richiamati principi già evidenziati nel provvedimento generale del 12 febbraio 2004 (cd. "decalogo elettorale" [doc. web n.  634369]), con cui erano stati individuati, fra l´altro, limiti e prescrizioni per il trattamento di dati personali anche da parte di scrutatori e rappresentanti di lista. Nella medesima circostanza è stato precisato che, in occasione di consultazioni elettorali e di referendum, nonché in sede di verifica della loro regolarità, risulta possibile, in conformità alla legge, raccogliere alcuni dati sensibili degli elettori, in quanto il Codice considera di rilevante interesse pubblico il trattamento di tale categoria di dati per applicare la disciplina in materia di elettorato attivo, passivo e per esperire specifici compiti concernenti, in particolare lo svolgimento di consultazioni elettorali, le richieste di referendum e la verifica delle relative regolarità (artt. 20, 22 e 65). L´Ufficio del Garante ha tuttavia ribadito che scrutatori e rappresentanti di lista, nell´esercizio dei compiti loro affidati o riconosciuti dalla legge, devono osservare particolari cautele in tema di riservatezza in relazione ai dati personali anche di natura sensibile di cui vengono lecitamente a conoscenza. I dati devono essere trattati con ogni opportuna cautela, anche a tutela del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, tanto più in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi, o votazioni di ballottaggio) nelle quali l´avvenuta o mancata partecipazione alle operazioni di voto può evidenziare, di per sé, anche una particolare opzione politica dell´elettore. è stata quindi ritenuta illecita la compilazione, effettuata da scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto, ai fini di un successivo utilizzo a fini politici da parte della persona che li ha raccolti o della formazione politica di riferimento (ad es., allo scopo di sollecitare gli elettori rispetto a futuri appuntamenti elettorali).

L´Autorità è intervenuta in materia anche con un provvedimento generale in materia di comunicazioni e di propaganda politica, adottato in previsione sia delle elezioni amministrative di aprile e maggio 2005, sia delle consultazioni  referendarie  tenutesi  nel   giugno  del  medesimo anno (Provv. 3  marzo  2005  [doc.  web n. 1107658], in G.U. 18 marzo 2005, n. 64). Con tale provvedimento, nel confermare le prescrizioni del citato "decalogo elettorale" del 12 febbraio 2004, il Garante ha di nuovo evidenziato i casi in cui, in vista delle consultazioni elettorali, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali a fini di propaganda politica senza chiedere preventivamente agli interessati uno specifico consenso.

L´Ufficio del Garante ha poi curato l´applicazione di questi principi chiarendo, tra l´altro, ad un cittadino quale lamentava la ricezione di messaggi di propaganda elettorale sulla base dell´utilizzo di dati personali ritenuti coincidenti con quelli detenuti presso gli uffici anagrafici e l´ufficio elettorale di un comune–che risulta possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati a fini di propaganda elettorale, solo quando i dati siano estratti da fonti "pubbliche" nel senso proprio del termine e siano quindi conoscibili da chiunque senza limitazioni; ciò, fermo restando il diritto dell´interessato di rivolgersi direttamente al candidato che invia messaggi di comunicazione politica, al fine di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice e di ottenere l´aggiornamento, la rettificazione, lo la cancellazione dei dati (artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice) (Nota 2 agosto 2005).

I medesimi principi sono stati in seguito applicati rispetto alla segnalazione di un cittadino che lamentava di non aver ricevuto riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali rivolta ad una coalizione politica che gli aveva inviato messaggi di propaganda elettorale (Nota 17 gennaio 2006). Nella circostanza si è anche ricordato all´interessato che in caso di mancato riscontro da parte del titolare del trattamento può ricorrersi all´autorità giudiziaria o al Garante (art. 145 del Codice).

In questo quadro è stata trattata anche una segnalazione che lamentava una violazione in materia di trattamento dei dati personali riguardo all´invio di messaggi di propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, inviati ad un minore da un candidato che ne avrebbe ottenuto il nominativo dall´ufficio anagrafe di un comune, in qualità di componente del consiglio comunale (Nota 3 agosto 2005).

In vista delle consultazioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, il Garante è da ultimo intervenuto con un nuovo provvedimento generale sulla propaganda elettorale per chiarire le modalità per utilizzare lecitamente i dati personali dei cittadini (ad es., indirizzo, telefono, e-mail ecc.) (Provv. 7 settembre 2005 [doc. web n.  1165613], in G.U. 12 settembre 2005, n. 212). Con il nuovo intervento si è inteso richiamare nuovamente l´attenzione di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati, in termini agevolmente comprensibili ed applicabili, sulle indicazioni a suo tempo fornite nei citati provvedimenti del febbraio 2004 e del marzo 2005. Si è potuto così estenderne l´ambito di applicazione alle selezioni dei candidati effettuate tramite consultazioni primarie.

Il provvedimento ha nuovamente individuato i casi nei quali può non richiedersi il consenso degli elettori per inviare materiale di propaganda. In particolare, si è confermato il principio in base al quale il consenso non è necessario quando si usano dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni, dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere, rispettivamente, corrispondenza a domicilio o chiamate telefoniche. L´Autorità ha anche  evidenziato che  il  consenso  è  invece  necessario  per  particolari  modalità  di  comunicazione  elettronica  come  Sms, Mms, e-mail, oltre che per telefonate preregistrate e fax. Sono stati ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull´uso delle informazioni personali che li riguardano, anche tramite modalità semplificate (art. 13 del Codice), nonché sui diritti che possono essere esercitati ai sensi dell´art. 7 del Codice.

Va rilevato, a conferma della particolare delicatezza dell´utilizzo dei dati personali in tali contesti, che i principi in questione hanno continuato ad essere oggetto di varie richieste di chiarimenti all´Ufficio del Garante, anche dopo l´adozione del nuovo "decalogo" (v. Nota 4 novembre 2005).

Sempre rispetto alla tematica in esame, va evidenziata una delicata fattispecie all´esame dell´Autorità che riguarda le richieste di rilascio di copia delle liste elettorali rivolte ai comuni da società specializzate in servizi per il marketing diretto, le quali intendevano utilizzare le informazioni ivi contenute al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per perseguire interessi collettivi o diffusi.


Utilizzo delle liste elettorali per finalità di marketing

In tale ambito si è già correttamente pronunciato il Ministero dell´interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale dei servizi elettorali, evidenziando che le liste elettorali non possono essere rilasciate in copia a chiunque, potendo essere comunicate solo "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 177, comma 5 del Codice, che ha in parte modificato l´art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Il Ministero ha quindi constatato che le finalità che legittimano il rilascio di copia delle liste elettorali, oltre che essere motivate ai sensi di tale art. 51, devono essere riferibili a scopi perseguiti direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un ente o di un´associazione, devono essere coerenti con l´oggetto dell´attività stessa di tale organismo. Pertanto, sempre secondo il Ministero, richieste come quelle in questione non possono essere accolte anche quando le società dichiarino –come nel caso di specie– di annoverare tra i propri clienti soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, anche perché l´oggetto dell´attività imprenditoriale esercitata non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto quelle di cui al predetto art. 51 d.P.R. n. 223/1967.

Ulteriori elementi di approfondimento sono stati rappresentati da una prefettura con riferimento alla liceità del rilascio, da parte dei comuni, di una copia degli albi degli scrutatori di seggio elettorale a partiti politici. L´Ufficio del Garante ha ricordato che la comunicazione di dati personali a privati da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da norme di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Si è così evidenziato che la normativa di riferimento stabilisce che l´albo degli scrutatori debba restare depositato in un periodo determinato, durante il quale ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione (art. 3, comma 4, l. 8 marzo 1989, n. 95), salve eventuali altre specifiche disposizioni in materia elettorale che prevedano espressamente una comunicazione o permettano, in modo parimenti espresso, di accedere ad altri elenchi in materia, quali ad esempio quelli relativi agli scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale (art. 6 l. n. 95/1989) (Nota 28 marzo 2006).


 Albo degli scrutatori

In materia elettorale l´Autorità è stata interpellata anche dalla Direzione generale per gli italiani all´estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri. La Direzione, inoltrando un quesito formulato dal Consolato generale di Francoforte, ha chiesto di conoscere se era possibile estendere il regime di conoscibilità dell´elenco provvisorio dei residenti all´estero aventi diritto al voto, in riferimento a finalità di carattere politico-elettorale connesse a consultazioni comunali in Germania per le quali anche i cittadini italiani ivi residenti godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. L´Ufficio ha evidenziato che tale elenco provvisorio è soggetto a un particolare regime di conoscibilità, espressamente vincolato dalla disciplina di riferimento al perseguimento di specifiche finalità. Poiché le limitazioni al relativo utilizzo non derivano dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si è rappresentata al Ministero l´opportunità di valutare se la finalità di carattere politico-elettorale in questione possa essere perseguita mediante l´applicazione di altre diverse disposizioni di settore in vigore (Nota 3 marzo 2006).


Voto degli italiani

In materia di propaganda elettorale occorre, infine, richiamare le conclusioni cui sono giunti i rappresentanti delle autorità di protezione dei dati personali europee e non, riunite  in  occasione  della  27ma Conferenza internazionale sulla protezione dei dati  (Montreux -Svizzera-, 14-16 settembre 2005). Su iniziativa dell´Autorità italiana è stata adottata una risoluzione relativa all´utilizzo di dati personali per la comunicazione politica, che ha trovato il sostegno dell´autorità federale svizzera per la protezione dei dati, dell´autorità federale tedesca per la protezione dei dati, dell´Ispettore generale per la protezione dei dati della Polonia e del Commissario per la protezione dei dati della città di Berlino. Si è così evidenziata, in particolare, la necessità di raccogliere e di utilizzare solo dati indispensabili, di informare i cittadini su chi tratta i dati e sull´uso che ne viene fatto, di ottenere, nei casi previsti, il consenso degli interessati quando si usano particolari forme di comunicazione (come messaggi Sms o e-mail), di raccogliere le informazioni da fonti lecitamente accessibili e di utilizzare i dati solo a fini di propaganda elettorale (cfr., amplius, il par. 22).


Documento comune delle autorità di protezione dei dati

 

Scheda

Doc-Web
1332413
Data
07/07/06

Tipologie

Relazione annuale