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Provvedimento del 16 febbraio 2006 [1248116]

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[doc. web n. 1248116]

Provvedimento del 16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 14 ottobre 2005 con la quale XY chiedeva all´avv. WZ, con riferimento ad un "esposto" presentato da quest´ultimo al Commissariato di polizia di JH, di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano in esso contenuti, nonché la logica e le finalità del trattamento; rilevato che, con la medesima istanza, l´interessato ha chiesto altresì al predetto avvocato di avere conferma dell´esistenza e di conoscere gli eventuali altri dati che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati di cui non è più necessaria la conservazione (con la relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati) e di conoscere infine gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

VISTO il ricorso, presentato il 9 novembre 2005 nei confronti dell´avv. WZ, con il quale XY, non avendo ricevuto riscontro alla precedente istanza avanzata ex art. 7 del Codice, ha riproposto tutte le richieste già specificate nella stessa e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 29 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 12 dicembre 2005, nonché la nota datata 19 gennaio 2006, con le quali l´avv. WZ, difensore della moglie del ricorrente nel procedimento di separazione personale che li vede interessati, ha dichiarato che i dati identificativi del sig. XY sono stati utilizzati, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice, "nella diffida presentata al Commissariato di Polizia di Stato di JH (Napoli) esclusivamente a tutela" della propria persona a seguito di un´aggressione che lo stesso dichiara di avere subito da parte del ricorrente "nei corridoi del Tribunale di Napoli"; rilevato che il resistente, nel sostenere che per il trattamento dei dati in questione, posta la finalità di far valere un proprio diritto in sede giudiziaria, non era necessario alcun consenso, ha fornito riscontro alle altre richieste dell´interessato, dichiarando, tra l´altro, di non detenere "ulteriori dati personali del signor XY, se non quelli da lui stesso forniti per il ricorso di separazione personale consensuale dei coniugi" e di non poter cancellare gli stessi in quanto utilizzati nel corso di tale procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli;

VISTE le note datate 15 dicembre 2005, le dichiarazioni rese nell´audizione del 19 dicembre 2005, nonché la nota datata 20 gennaio 2006, con le quali il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal resistente, ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ma di porre a carico dell´avv. WZ le spese sostenute per il procedimento avendo quest´ultimo risposto in modo soddisfacente alle istanze formulate ex art. 7 del Codice solo a seguito della presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali detenuti dall´avv. WZ (e della relativa attestazione), dal momento che tali dati non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge, e che la loro utilizzazione, come dichiarato dal resistente medesimo, risulta allo stato ancora necessaria nell´ambito del citato procedimento di separazione personale in relazione al quale sono stati acquisiti;

RITENUTO infine di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle rimanenti richieste, avendo il resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1248116
Data
16/02/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso