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Anagrafe, stato civile e riservatezza del cittadino. Il Garante al convegno Anusca - 18 ottobre 1999

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Anagrafe, stato civile e riservatezza del cittadino. Il Garante al convegno Anusca

"Sulla base di norme assai sommarie e generiche si stanno sperimentando o realizzando varie carte elettroniche e si auspicano interconnessioni fra le basi dei più diversi soggetti con rischi evidenti di sovrapposizioni, di impropria diffusione dei dati o di formazione di pericolose concentrazioni di dati raccolti per specifiche finalità ma poi utilizzati a tutt´altri fini". E´ quanto ha affermato il prof. Ugo De Siervo, componente dell´Autorità Garante, intervenendo al XIX Convegno nazionale dell´Anusca.

In particolare, per quanto riguarda i servizi anagrafici e dello stato civile, ha spiegato De Siervo, qualche problema sorge in relazione alle molte innovazioni in corso di adozione o in via di sperimentazione, dato che la nuova legislazione in materia non può contraddire i principi fondamentali della legge sulla protezione dei dati personali, dedotti da una Direttiva comunitaria ed ispirati ad una moderna lettura degli stessi principi contenuti nell´art. 2 della nostra Costituzione. E ciò tanto più se si interviene mediante fonti regolamentari che sembrerebbero addirittura prescindere da una previa copertura legislativa.

De Siervo ha ricordato come uno dei pochi rilievi del Garante allo schema di regolamento sulla carta di identità elettronica, che sembra essere stato accolto a livello governativo, riguardava la proposta di attribuire a ciascuno un "codice individuale" aggiuntivo rispetto al numero di codice fiscale. Il Garante aveva notato come questa ipotesi non fosse prevista nella disposizione di legge, come invece sarebbe stato necessario, specie in considerazione della rilevanza della scelta di introdurre un mezzo identificativo di portata generale. "Sui cosiddetti P.I.N., i numeri personali di identificazione - ha detto De Siervo - vi è stato un dibattito vivacissimo in molti paesi europei, risoltosi normalmente attraverso esplicite scelte del legislatore e non sempre nel senso di ammetterlo".

Al tempo stesso, se fra i contenuti della carta sembrano ora essere opportunamente venuti meno, rispetto allo schema originario, le generiche "altre informazioni desunte dall´archivio dello stato civile", sembra esserci ancora la possibilità dell´inserimento di "dati amministrativi del servizio sanitario nazionale" e cioè di buona parte dei sicuri contenuti della tessera sanitaria elettronica, prevista da altre norme ed attualmente in via di concreta sperimentazione in diverse realtà regionali tanto che il Governo ha adottato nel luglio scorso con l´art. 6 del decreto legislativo 282/1999 apposite disposizioni per cercare di tutelare anche in questa fase sperimentale la riservatezza dei soggetti interessati e la selezione dei diversi soggetti coinvolti. "Qualcuno potrebbe giustamente notare - ha osservato De Siervo - la discutibile concorrenza fra due diverse tessere nel voler contenere i dati amministrativi del servizio sanitario nazionale, ma permettete che io aggiunga anche il rilievo che in tal modo si moltiplica inutilmente il rischio (immanente in ogni documentazione) di improprie diffusioni di dati delicati, poiché idonei a rivelare la stessa condizione sanitaria degli interessati".

Infine, il tema importante e delicato dell´attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell´art. 2 della legge 127/1997: la previsione che i Comuni operino per la trasmissione - anche attraverso sistemi informatici e telematici - "di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone". "Nessuno - ha concluso De Siervo - nega minimamente la possibilità e spesso l´opportunità che flussi di dati passino da un´amministrazione pubblica ad un´altra, ma questo deve avvenire nel rispetto delle forme legali e non come esito di una mera operazione tecnologica, specie quando si tratta di dati personali fra i più delicati, come quelli contenuti nello stato civile".

Roma, 18 ottobre 1999

Scheda

Doc-Web
1164265
Data
18/10/99

Tipologie

Comunicato stampa