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Newsletter 19 luglio 2005

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N. 260 del 19 luglio 2005

• Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv
• La P.a. entro dicembre in regola per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

• P.a. digitale: gruppo di lavoro Garante-Cnipa

 

Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv

Viene ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva. Quelle immagini, che la ritraevano mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, vengono ritrasmesse a distanza di 16 anni. La donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, vede lesa la sua reputazione e dignità. E il Garante le dà ragione.

Nell´affrontare il caso, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l´Autorità ha stabilito che esiste per l´interessata il diritto di non essere più ricordata pubblicamente, a distanza di molti anni, per quell´episodio della sua vita. La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo - ha spiegato il Garante - anche in relazione al proprio diritto all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell´essenzialità dell´informazione trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.

Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso della trasmissione Rai "Un giorno in pretura", nel 1988, e ritrasmesse nel 2004.

Nel suo provvedimento l´Autorità ha richiamato per l´interessata il cosiddetto "diritto all´oblio" e ha osservato che le riprese effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai, consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna. Esse ritraggono una persona che era già adulta all´epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo. Le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall´interessata, non rispettano, inoltre, il principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico poiché si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati. L´utilizzazione delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l´adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna.

L´Autorità ha così imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini.

"Giornali e tv - afferma Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento - non hanno il diritto di bloccare l´identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto, come in questo caso, se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti. La questione del cosiddetto "diritto all´oblio" - sottolinea Paissan - è particolarmente rilevante in Internet (v. anche Newsletter 21 - 27 marzo 2005, dove con i motori di ricerca posso riportare a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po´ di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca".

 

La P.a. entro dicembre in regola per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Il Garante prescrive le misure da adottare

Il 31 dicembre scade il termine per l´adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, quegli atti cioè mediante i quali le pubbliche amministrazioni devono rendere trasparenti ai cittadini quali di queste informazioni così delicate vengono raccolte (salute, vita sessuale, sfera religiosa, politico-sindacale, origine razziale ed etnica, condanne, carichi pendenti etc.) e per quali fini vengono utilizzate.

In attesa di ricevere, per il previsto parere, sia gli schemi di regolamento per amministrazioni pubbliche che svolgono attività omogenee (i c.d. "schemi tipo") sia quelli predisposti da singole amministrazioni, il Garante ha emanato un provvedimento generale, che verrà pubblicato sulla G.U., con il quale prescrive a tutti i soggetti pubblici le misure da adottare tali atti.

Le amministrazioni dovranno, in particolare, procedere ad una attenta ricognizione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari ed individuare le tipologie di informazioni indispensabili in rapporto alle loro attività istituzionali e le operazioni necessarie per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico che consentono di usare questi dati (compresi trattamenti svolti mediante Internet, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati). I soggetti pubblici dovranno indicare anche le modalità con le quali sono usati i dati e mettere in campo adeguate iniziative per assicurare la conoscibilità delle scelte adottate.

Sempre per aiutare le amministrazioni, il Garante ha messo a disposizione della P.a. un modello di riferimento per redigere gi schemi di regolamento, consultabile sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it.

 

P.a. digitale: gruppo di lavoro Garante-Cnipa
Tavolo di lavoro comune tra Garante e Cnipa. Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra l´Autorità Garante e il Cnipa (Centro nazionale per l´informatica nella Pubblica Amministrazione).

Obiettivo dell´incontro una più stretta cooperazione, nell´ambito delle rispettive competenze, tra le due istituzioni su una serie di questioni rilevanti: in particolare, quelle legate al processo di informatizzazione in corso nella P.a, all´utilizzo delle nuove tecnologie, alla interconnessione delle banche dati e alla creazione del cosiddetto Stato digitale.

Comune le posizioni sull´esigenza che innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, e servizi più efficienti si coniughino con il rispetto delle garanzie di libertà e riservatezza dei cittadini, anche e specificamente per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi di trattamento dati. Di qui la decisione di intensificare i rapporti tra il Cnipa e l´Autorità e la costituzione di un gruppo di lavoro misto, al quale è stato affidato preliminarmente il compito di individuare le materie e le attività di comune attenzione.
[Comunicato stampa del 14 luglio 2005]

 

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