g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 maggio 2005 [1137798]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1137798]

Provvedimento del 12 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Sorci presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Comune di ZX-Corpo di polizia municipale;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il ricorrente, appartenente al Corpo della polizia municipale del Comune di ZX, ha formulato all´ente resistente alcune istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice contestando le modalità con le quali quest´ultimo, in tre occasioni, avrebbe trattato i dati che lo riguardano, con riferimento ad una visita medico-collegiale presso l´Azienda Usl Roma/H, disposta a seguito di richiesta del comandante del Corpo volta ad accertare la sua idoneità al servizio. Ciò, dopo che il Comune gli aveva rilasciato un´autorizzazione al parcheggio per invalidi in quanto affetto da patologia che riduce la capacità deambulatoria.

In particolare, il ricorrente ha affermato di aver ricevuto sul luogo di lavoro (alla presenza di altri colleghi) la notificazione dell´invito a sottoporsi a tale visita (invito che aveva già ricevuto al proprio domicilio a mezzo plico raccomandato), nonché la consegna della documentazione inerente alla medesima, precedentemente richiesta ai sensi della legge n. 241/1990.

Il ricorrente ha anche contestato l´invio alla predetta Azienda, incaricata di accertare la sua idoneità al servizio, del contrassegno relativo al parcheggio per gli invalidi, rilevando che in tal modo l´ente resistente avrebbe utilizzato per finalità proprie del datore di lavoro dati personali detenuti dal medesimo ente per finalità differenti.

Avendo ottenuto un riscontro ritenuto inidoneo, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, opponendosi al trattamento dei dati effettuato dall´ente resistente e, con riferimento ai dati relativi alla concessione del parcheggio per invalidi, chiedendo la cancellazione e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dell´Azienda Usl cui il dato è stato comunicato.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità l´11 febbraio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice e successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, il Comune di ZXha risposto con nota datata 11 aprile 2005 dichiarando:

  • di aver inviato il "permesso invalidi" del ricorrente all´Azienda Usl Roma/H al fine di "argomentare sulla necessità ed urgenza" degli accertamenti sanitari volti a verificare "se le attuali condizioni di salute del dipendente fossero compatibili con lo svolgimento del servizio di istituto", anche in considerazione del fatto che l´azienda era già a conoscenza della patologia del ricorrente; il permesso era stato infatti accordato "quale atto dovuto in conseguenza dell´accertamento sanitario effettuato dalla stessa Asl" che aveva rilasciato un "apposito certificato medico";
  • che "gli accertamenti sanitari richiesti (…) all´Asl Rm/H hanno avuto l´unico scopo di tutelare la salute del lavoratore, il quale non poteva essere adibito a mansioni lavorative che fossero incompatibili col suo effettivo stato di salute";
  • che l´ente, a mezzo di un dipendente comunale, ha consegnato copia degli atti richiesti dal ricorrente ai sensi della legge n. 241/1990, al fine di adempiere al proprio compito dal momento che il ricorrente non si sarebbe presentato per ritirare la documentazione in questione;
  • che i dipendenti comunali presenti in ufficio al momento della consegna di tale documentazione "non hanno preso visione degli atti, ma erano solo presenti all´atto della consegna (…) effettuata nelle mani del Mar. XY";
  • di aver notificato l´invito inoltrato dall´Azienda Usl al ricorrente presso il luogo di lavoro dello stesso poiché l´ufficio "aveva necessità di far conoscere con certezza al predetto dipendente la data della visita", anche alla luce del fatto che "il ricorrente, ricevuta la prima convocazione per la visita", non vi si sarebbe sottoposto "adducendo motivazioni" non note; ciò, considerando anche che "il sottoporsi alla visita costituiva un preciso dovere di servizio in capo al dipendente".

Con memoria inviata via fax il 22 aprile 2005, il ricorrente ha dichiarato che l´informazione relativa alla concessione n. 147/2004, relativa al parcheggio per invalidi, era già in possesso del Comune di ZX, essendo stata la stessa rilasciata al ricorrente già nel 1999 e oggetto solo di rinnovo nel 2004; ha poi nuovamente contestato le modalità di consegna (in busta aperta) della documentazione contenente anche informazioni relative alla visita medica che lo stesso doveva effettuare, modalità che avrebbero favorito il diffondersi di informazioni che lo riguardano sul luogo di lavoro.

Con memoria pervenuta via fax il 28 aprile 2005, il ricorrente, nel comunicare l´avvenuta revoca –a seguito degli accertamenti sanitari compiuti nell´ambito del proprio rapporto di lavoro– del contrassegno per invalidi rilasciatogli dal comune resistente, si è opposto al trattamento in questione e ha chiesto il blocco dei dati relativi agli accertamenti sanitari in quanto trattati in violazione dell´art. 11, comma 1, lett. a), b), d), del Codice.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali relativi al ricorrente effettuato dall´ente locale presso il quale lo stesso presta servizio e contestato con atto che va qualificato come opposizione al trattamento medesimo.

Il ricorso è in parte fondato.

Il trattamento oggetto di controversia si riferisce a dati personali relativi all´invito a sottoporsi alla visita medico-collegiale e al contrassegno del parcheggio per invalidi, idonei a rivelare lo stato di salute (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

Il trattamento di tali dati da parte di un soggetto pubblico, qual è l´ente resistente, è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 ss. del Codice.

Nell´utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili relativi allo stato di salute, il titolare del trattamento ha, in particolare, l´obbligo di conformare il trattamento di tale tipologia di informazioni secondo modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell´interessato medesimo, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1, 2 e 22, comma 1, cit.).

Ciascuna operazione e modalità concreta di trattamento dei dati sensibili, incluse le modalità di eventuale allegazione di documenti sanitari a note di trasmissione o di loro comunicazione, sono poi lecite solo se indispensabili (art. 22, commi 1, 5 e 9, del Codice).

Nel caso di specie, sebbene il trattamento sia stato effettuato dall´ente resistente al fine, lecito, di verificare l´idoneità al servizio del ricorrente, l´invio del contrassegno in questione all´azienda Usl competente risulta eccedente rispetto alle finalità perseguite.

Con riferimento alla notificazione dell´invito alla visita medica e alla consegna sul luogo di lavoro della documentazione richiesta dal ricorrente ai sensi della legge n. 241/1990, va poi considerato che, rimanendo impregiudicate le operazioni strettamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell´ente (effettuate da parte delle sole persone fisiche incaricate del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice e in conformità al relativo Allegato B) in materia di misure di sicurezza), le modalità –contestate– di comunicazione all´interessato dei dati in questione non risultano lecite.

In relazione al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, il titolare del trattamento deve porre in essere idonee soluzioni che permettano di svolgere egualmente le funzioni istituzionali in modo efficace, evitando ogni superflua conoscibilità dei dati in questione anche da parte delle persone fisiche incaricate del trattamento, inclusi i messi notificatori (es., eventuale allegazione di dati sanitari in busta chiusa; inviti all´interessato a ritirare personalmente un documento presso l´ufficio competente; comunicazione o messa a disposizione telematica o informatica direttamente in favore del solo interessato; ecc.).

Queste cautele per i dati sensibili operano a prescindere dalla circostanza che per il contenuto di biglietti ed inviti di presentazione, o per la notificazione in mano diversa dall´interessato, siano previste altre specifiche garanzie di riservatezza (es., art. 15 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, modificato dall´art. 174, comma 12, del Codice).

Va pertanto ordinata all´amministrazione resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la cessazione del comportamento illegittimo e va altresì ordinato di conformare le contestate modalità di trattamento dei dati del medesimo interessato ai principi sopra richiamati, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma entro la medesima data dell´avvenuto adempimento all´interessato e a questa Autorità.

Va invece dichiarata inammissibile l´opposizione al trattamento dei dati relativi all´esito degli accertamenti sanitari cui il ricorrente è stato sottoposto, dal momento che la stessa è stata avanzata solo nel corso del presente procedimento.

Questa Autorità, alla luce della documentazione acquisita in atti, si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice al fine di verificare il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali in ordine al complessivo trattamento dei dati sensibili effettuato dall´ente resistente (ivi comprese le caratteristiche dei contrassegni per gli invalidi di cui all´art. 74 del Codice).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara parzialmente fondato il ricorso e, per l´effetto, ordina all´ente resistente di conformare il trattamento dei dati del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile l´opposizione al trattamento dei dati personali relativi all´esito degli accertamenti sanitari relativi all´interessato, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1137798
Data
12/05/05

Tipologie

Decisione su ricorso