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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1132357]

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[doc. web n. 1132357]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Filippo Forni

nei confronti di

Teleset Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto la conferma dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 13 giugno 2003, sostenendo:

  • che "l´indirizzo di posta elettronica tomazzi@inwind.it", asseritamente del ricorrente, "è stato fornito da un signore (…)" che chiedeva informazioni circa i servizi offerti "al fine di poter prendere in gestione uno dei (…) siti" gestiti dalla propria società;
  • di aver inviato "a tal proposito, (…) una e-mail promozionale come da richiesta del sig. Tomazzi (…)";
  • che "appare evidente" come "il tale che (…) ha contattato" il proprio sito "non ha fornito né il suo vero nome, né il suo indirizzo di posta; oppure, potrebbe esserci stato un errore di trascrizione";
  • di non essere "in possesso dei dati personali" del ricorrente; "infatti, l´indirizzo e-mail in questione (…) non corrisponde al suo vero nome e tantomeno" è possibile verificare se la e-mail del ricorrente "sia effettivamente la sua".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso della stessa od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca ed il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente, dopo la presentazione del ricorso al Garante, ha fornito un riscontro adeguato alle richieste dell´interessato indicando le modalità con le quali era stato raccolto l´indirizzo di posta elettronica contestato, le finalità e la logica del trattamento effettuato e dichiarando di non possedere alcun dato personale del ricorrente.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda invece la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del responsabile (o dei responsabili) del trattamento eventualmente designati, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Teleset Italia s.r.l., in ragione del riscontro alle richieste dell´interessato, fornito tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina al titolare di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 100 euro a carico di Teleset Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttuarelli

Scheda

Doc-Web
1132357
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso