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Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132333]

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[doc. web n. 1132333]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Il Nuovo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di "Il Nuovo" ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, di conoscere la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile. Il ricorrente ha chiesto altresì la cancellazione dei dati e l´attestazione che dell´avvenuta cancellazione venisse data conoscenza ai terzi cui i dati fossero stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie domande, chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il resistente non ha fornito riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso sono quindi legittime.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata via fax il 16 maggio 2003 e a mezzo raccomandata a/r (pervenuta in data 23 maggio 2003), il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato e a questa Autorità alcun riscontro.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento il resistente dovrà fornire idoneo riscontro alle richieste dell´interessato, sopra menzionate, provvedendo anche alla cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Il resistente dovrà dare comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine.

Per quanto concerne le spese del procedimento, forfettariamente determinate nella misura di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, esse vanno poste integralmente a carico del resistente, che dovrà liquidarle direttamente a favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso relativamente a tutte le richieste avanzate ed ordina a "Il Nuovo" di adempiere a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto integralmente a carico di "Il Nuovo", che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 maggio 2003   

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132333
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso