g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132152]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1132152]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giovanni Bravin

nei confronti di

Centax S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva in passato intrattenuto rapporti contrattuali con Centax S.p.A., afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, con la quale ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine e delle finalità del trattamento effettuato, chiedendo altresì la cancellazione dei dati in questione.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento quantificandole in cento euro.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 9 maggio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 20 maggio 2003, con la quale ha comunicato i dati personali relativi al ricorrente, la loro origine e le finalità del trattamento. Centax S.p.A. ha altresì dichiarato di voler cancellare i dati del ricorrente, sebbene non trattati in violazione di legge, ed ha chiarito di non aver fornito un idoneo riscontro all´istanza proposta dall´interessato ai sensi dell´art. 13, avendo erroneamente ricercato tali dati nel proprio "archivio clienti".

Con nota pervenuta via fax il 20 maggio 2003, il ricorrente ha manifestato perplessità in ordine al trattamento effettuato ed ha ribadito le proprie istanze.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso al complesso dei dati personali dell´interessato detenuti da una società con la quale il medesimo ha intrattenuto rapporti contrattuali.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La resistente, sia pure solo a seguito del ricorso, ha fornito un sufficiente riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali dell´interessato formulata ai sensi art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando allo stesso i dati che lo riguardano detenuti dalla società, la loro origine, le finalità del trattamento effettuato e disponendo la cancellazione dei dati in questione.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione nella misura di euro 100, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, è posto in misura pari a 80 euro a carico della resistente, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 100, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa parziale compensazione per giusti motivi, in misura pari a 80 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132152
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso