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Provvedimento del 7 maggio 2003 [1128792]

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[doc. web n. 1128792]

Provvedimento del 7 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pasquale d´Amicis

nei confronti di

Comando generale dell´Arma dei carabinieri;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, generale di divisione in ausiliaria dell´Arma dei carabinieri, afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza, formulata nei confronti del Comando generale dell´Arma, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 del 1996, con la quale aveva chiesto di ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di accedere agli stessi, oltre che di conoscere la logica e le finalità del trattamento effettuato, opponendosi al loro trattamento. Ciò, con specifico riferimento all´ "ingerenza", ritenuta illegittima, del medesimo Comando generale nel contenzioso amministrativo instaurato dall´interessato avverso il giudizio di avanzamento, per la promozione al grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo, svoltosi nel dicembre 1999.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, nel ribadire le proprie richieste, ha chiesto che il Garante disponga il blocco dei dati in questione.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comando generale dell´Arma dei carabinieri ha risposto con due lettere in data 23 e 24 aprile 2003 dichiarando che:

  • l´"esigenza di seguire (…), gli esiti delle pronunce giurisdizionali sui contenziosi avverso i giudizi di avanzamento (…)" costituisce una procedura che "non integra alcuna violazione della riservatezza dei dati personali (…)", atteso che "le informazioni richieste (…) sono pubbliche e accessibili (…) anche attraverso Internet";
  • le suddette informazioni vengono "trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell´art. 27 della legge n. 675/96";
  • "il ricorrente potrà comunque prendere visione dei dati personali che lo riguardano (…)" presso l´Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale.

Nelle medesime note il titolare del trattamento ha fornito un dettagliato elenco delle disposizioni normative rilevanti per il trattamento dei dati personali dell´interessato, ha indicato la logica e le finalità del trattamento medesimo ed ha anche elencato la tipologia dei dati conservati, specificando di respingere la manifesta opposizione al trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali presentata al Comando generale dell´Arma dei carabinieri da un ufficiale attualmente in posizione ausiliaria, unitamente ad altre istanze sempre formulate in riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato alle richieste dell´interessato volte a conoscere logica e finalità del trattamento e ad accedere ai dati che lo riguardano riferiti al complesso dell´intera carriera militare dello stesso. Ciò, anche in riferimento alle più specifiche istanze volte a conoscere le ragioni delle richieste di informazioni rivolte dal Comando generale ad un comando periferico dell´Arma in relazione alla iniziativa di tutela giurisdizionale assunta dal ricorrente.

In ordine a tali richieste va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In riferimento alle istanze volte ad opporsi al trattamento dei dati e ad ottenere il blocco degli stessi il ricorso va dichiarato infondato.

Dalla documentazione in atti non sono emersi elementi tali da far ritenere che il trattamento dei dati personali dell´interessato sia avvenuto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. I riscontri forniti dal Comando generale dell´Arma dei carabinieri evidenziano che le operazioni di trattamento effettuate sono da riconnettersi ad ordinarie attività istituzionali relative alla corretta gestione dei rapporti di impiego, con particolare riguardo agli esiti di procedimenti giurisdizionali in corso. Ciò, nel rispetto dei limiti di cui all´art. 27 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere il blocco del trattamento dei dati e ad opporsi al trattamento degli stessi;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128792
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso