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Provvedimento del 13 maggio 2003 [1128784]

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[doc. web n. 1128784]

Provvedimento del 13 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Mirco Comparini

nei confronti di

Alpe-Associazione liberi professionisti europei;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, in data 26 febbraio 2003, nei confronti di Alpe-Associazione liberi professionisti europei, con la quale aveva contestato l´invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale e aveva chiesto (con un´istanza contenente anche richieste non formulate in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento ha risposto a tale istanza con una e-mail inviata il 1° marzo 2003, contenente "copia della pagina web dalla quale la segreteria operativa dell´ALPE ha rilevato (…) l´indirizzo e-mail (sindacato nazionale ragionieri commercialisti)" del ricorrente.

In data 26 febbraio 2003 il ricorrente aveva altresì inviato la predetta istanza ex art. 13 a mezzo di due raccomandate a/r indirizzate all´associazione e al presidente del consiglio direttivo della stessa.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ed ha precisato che le citate istanze di cui all´art. 13, inviate a mezzo raccomandate a/r, erano state "rifiutate" in data 4 marzo 2003, come risulta dalle ricevute di ritorno pervenute al mittente in data 7 marzo 2003. Nel medesimo ricorso il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati personali e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 2 maggio 2003, ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha sostenuto:

  • di aver rinvenuto l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato dall´"indirizzario pubblicato sul sito del Snrc (Sindacato nazionale ragionieri commercialisti)";
  • che "il rilascio del (…) consenso a favore del Snrc è stato ritenuto automatico considerato il ruolo (…)" ricoperto dall´interessato nella categoria dei ragionieri commercialisti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica della società ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui gli stessi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato all´istanza formulata dal ricorrente volta a conoscere l´origine dei dati personali dell´interessato, con particolare riferimento all´indirizzo e-mail.

La resistente ha inoltre fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, richiesta peraltro formulata in modo alquanto generico e non conforme a quanto previsto dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La richiesta con la quale l´interessato si è opposto all´ulteriore utilizzo dei propri dati personali deve essere infine dichiarata inammissibile, essendo stata proposta solo con il ricorso e non anche nella previa istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Alpe-Associazione liberi professionisti europei, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, seppure in modo non completo, prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile l´opposizione al trattamento formulata dal ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle restanti richieste;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per i diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari ad euro 100 a carico di Alpe-Associazione liberi professionisti europei, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128784
Data
13/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso