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Provvedimento del 9 maggio 2003[1120438]

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[doc. web. n. 1120438]

Provvedimento del 9 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Michele Bonati

nei confronti di

Poste Italiane S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Marco Filippetto;

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ricevuto lettera di preavviso di revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell´art. 9-bis della legge 386/1990 in relazione al mancato pagamento di un assegno postale per difetto di provvista, afferma che, a seguito di alcune presunte irregolarità da parte di Poste Italiane S.p.A., sarebbe stato privato della possibilità di produrre la prova del "pagamento tardivo" (prevista dall´art. 8 della legge n. 386/1990, come modificata dal d.lg n. 507/1999), così da essere illegittimamente iscritto ad opera del predetto titolare nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia e gestito per conto di quest´ultima da SIA S.p.A.

Il ricorrente afferma che in data 16 novembre 2002 avrebbe rivolto nei confronti di Poste Italiane S.p.A., senza ricevere adeguato riscontro, una richiesta volta ad ottenere la cancellazione dell´iscrizione inserita nell´archivio da parte del predetto titolare del trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 aprile 2003, la società resistente, con fax in data 2 maggio 2003, ha sostenuto che:

  • il ricorso presentato dall´interessato è inammissibile ai sensi dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998, in quanto il ricorrente, "adducendo una serie di irregolarità procedurali relative alla procedura di prerevoca", avrebbe lamentato unicamente una violazione della legge n. 386/1990 "senza mai riferirsi alla legge sulla tutela dei dati personali";
  • nel merito, il ricorso, va comunque ritenuto infondato, in quanto Poste Italiane S.p.A., avrebbe correttamente e lecitamente iscritto in data 2 ottobre 2002 il nominativo del ricorrente nell´archivio, non avendo provveduto l´interessato a fornire entro i termini di legge la prova del tardivo pagamento, così come gli era stato peraltro comunicato con lettera di preavviso di revoca in data 2 luglio 2002
  • da "ulteriore ricerche sia presso l´ufficio postale di radicamento del conto che presso il Servizio Centro Assegni di Milano" effettuate a seguito di quanto affermato dal ricorrente emerge che "agli atti di ufficio non è stata rinvenuta alcuna prova di pagamento tardivo".

Con fax inviato il 2 maggio 2003 il ricorrente, si è dichiarato non soddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie istanze.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della citata legge deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Nel caso di specie, con la lettera inviata il 16 novembre 2002 (ed indicata dal ricorrente, a seguito di specifica istanza di regolarizzazione inoltrata da questo Ufficio, quale esercizio dei diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati personali), l´interessato si era limitato a richiedere la "cancellazione dell´iscrizione al CAI dell´assegno (…) per irregolarità sulla procedura di prerevoca", disciplinata dalle disposizioni della legge n. 386/1990. Ciò, senza alcun riferimento, neanche indiretto, all´esercizio dei diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1120438
Data
09/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso