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Provvedimento del 23 luglio 2004 [1099411]

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[doc. web n. 1099411]

Provvedimento del 23 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Salvatore De Caro rappresentato e difeso dall´avv. Matteo Mungari presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Banca Sella S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessato, titolare di un rapporto di conto corrente di corrispondenza e di due contratti di gestione patrimoniale stipulati con la banca resistente, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza con la quale aveva chiesto, anche in riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, di conoscere i dati che lo riguardano detenuti da Banca Sella S.p.A., con particolare riferimento agli ordini di negoziazione di diversi titoli (specificamente elencati) effettuati telefonicamente e di cui la banca, ai sensi dell´art. 60 del regolamento Consob n. 11522/98, è tenuta a mantenere le registrazioni su nastro magnetico o altro supporto per un periodo di due anni.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso, chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1 giugno 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha fornito riscontro con nota del 23 giugno 2004.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne l´accesso ai dati personali detenuti da un istituto di credito in relazione a diversi ordini di negoziazione di titoli effettuati telefonicamente.

La resistente, seppure a seguito di ricorso, ha inviato al ricorrente copia della pertinente documentazione in proprio possesso. In proposito l´istituto di credito resistente, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha poi sostenuto di non detenere le registrazioni degli ordini di negoziazione effettuati dal ricorrente in determinati periodi dell´anno 2003 (che ha indicato), a causa di "una anomalia tecnica" che ha impedito all´apparato di registrazione di funzionare correttamente.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate e del riscontro fornito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Banca Sella S.p.A. è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

Va disposta altresì la comunicazione alla Consob di copia della presente decisione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone a carico di Banca Sella S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente;

c) dispone la trasmissione alla Consob della presente decisione.

Roma, 23 luglio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1099411
Data
23/07/04

Tipologie

Decisione su ricorso