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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1085586]

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[doc. web n. 1085586]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., dichiarando di aver ricevuto una nota da parte di tale società nella quale le venivano contestate alcune irregolarità nei pagamenti delle rate di un finanziamento erogatole in precedenza. Nel ricorso la ricorrente chiede l´intervento di questa Autorità per "risolvere la gravità del caso che ha creato e crea ingenti danni alla (…)" alla propria "immagine creditizia".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Il ricorso in esame è inammissibile essendo lo stesso sprovvisto di copia dell´istanza rivolta al titolare o al responsabile del trattamento in relazione all´esercizio dei diritti di cui al citato art. 13, comma 1.

Con nota in data 18 novembre 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessata a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la necessità della sottoscrizione autenticata della ricorrente e dell´allegazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta l´interessata ha trasmesso un nuovo atto di ricorso, con sottoscrizione autenticata, seppure non nelle forme di legge (compare infatti la firma "per autentica" apposta da un avvocato cui non risulta peraltro conferita procura ex art. 83 del codice di procedura civile come previsto dall´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998), allegando ulteriore documentazione, fra la quale, però, non compare alcun atto che possa qualificarsi quale valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 formulato nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. indicato nel ricorso quale titolare del trattamento.

Non può quindi ritenersi correttamente seguita nel caso di specie la procedura prevista dalla legge n. 675/1996 per la presentazione dei ricorsi ex art. 29. La rilevata inammissibilità del ricorso non preclude comunque all´interessata l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, per verificare la liceità della segnalazione effettuata presso la "centrale rischi privata", e la successiva proposizione di un ricorso ex art. 29 a questa Autorità nel rispetto della procedura prevista.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085586
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso