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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1085548]

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[doc. web n. 1085548]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Domenico Ricci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Perugi e Francesca Celoni, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 per chiedere alla resistente di comunicare "i movimenti dare/avere/saldo" di eventuali conti correnti intestati al fratello defunto, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 2 agosto 2000.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile ai sensi del citato art. 19, comma 1, lett. c), non avendolo il ricorrente regolarizzato entro il termine di tre giorni decorrenti dalla ricezione dell´invito dell´Ufficio (avvenuta il 21 novembre 2003) ed essendo lo stesso sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti del menzionato titolare del trattamento.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno 5 giorni dalla data della loro presentazione.

Con nota in data 18 novembre 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta l´interessato ha inviato in data 2 dicembre 2003 (ben oltre i tre giorni previsti dal citato art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 per regolarizzare il ricorso) copia di una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della medesima legge in data 22 novembre 2003, ovvero soltanto in data successiva all´inoltro del ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996.

La rilevata inammissibilità del presente ricorso non preclude la possibilità di proporre un nuovo ricorso al Garante, nel rispetto della tempistica e della procedura indicata, anche sulla base della citata istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 in data 22 novembre 2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085548
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso