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Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1085513]

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[doc. web n. 1085513]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Cartasi S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di essere stato contattato telefonicamente in data 25 luglio 2003 da un "operatore del Call center Cartasi", il quale gli avrebbe illustrato le caratteristiche di un´offerta promossa da Cartasi S.p.A. in collaborazione con Banca Intesa S.p.A, nonché di aver ricevuto il giorno successivo una comunicazione postale relativa alla promozione medesima.

Il ricorrente afferma poi di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza datata 26 luglio 2003, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Cartasi S.p.A., con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati stessi, la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato. L´interessato aveva chiesto altresì il blocco e la successiva cancellazione dei dati che lo riguardano asseritamente trattati in modo illecito.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese sostenute per il procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 la resistente :

a) ha confermato all´interessato l´esistenza di dati personali che lo riguardano di cui ha fornito l´elenco (comprensivo anche dell´origine) che ha dichiarato di aver già comunicato allo stesso il 5 agosto 2003 (con comunicazione di cui non è stata però inviata copia);

b) ha precisato di aver ricevuto da Banca Intesa S.p.A. in data 23 ottobre 2003 "la comunicazione di blocco per revoca, con contestuale ritiro della carta", operazione che comporta la cessazione del trattamento dei dati personali riferiti al ricorrente, salvo quelli che dovrebbero essere conservati a suo avviso per dieci anni ai sensi dell´art. 2220 del codice civile in materia di scritture contabili e della legge n. 197/1991 in materia di riciclaggio;

c) ha indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

d) ha sostenuto di aver erroneamente utilizzato il nominativo del ricorrente in una campagna promozionale, ma "di avere già provveduto ad inibire l´invio di ogni ulteriore comunicazione propagandistica e promozionale";

e) ha fornito informazioni relative alla logica ed alle finalità del trattamento effettuato, anche successivamente alla revoca della carta di credito.

Con successiva nota del 10 novembre 2003 il ricorrente ha sottolineato che i propri dati personali sarebbero stati trattati a fini promozionali in violazione dell´espresso diniego a suo tempo comunicato al titolare ed ha inoltre sostenuto di non aver ricevuto la lettera datata 5 agosto 2003 asseritamente inviata dal titolare medesimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità promozionali da una società che emette carte di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un idoneo riscontro alle richieste dell´interessato comunicando i dati in proprio possesso, precisando l´origine degli stessi e le finalità del trattamento, indicando altresì gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. La resistente (che conserva i soli dati dell´interessato relativi al pregresso rapporto contrattuale) ha inoltre confermato con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante", di aver adottato misure idonee al fine di inibire il futuro trattamento dei dati del ricorrente per scopi promozionali e di invio di materiale pubblicitario, fornendo sufficienti motivi in ordine alla logica del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico di Cartasi S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri comunque inviati dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Cartasi S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085513
Data
05/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso