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Provvedimento del 2 dicembre 2003 [1085223]

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[doc. web n. 1085223]

Provvedimento del 2 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Mazzarino

nei confronti di

Verdearancio s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente (agente di polizia municipale, attualmente in servizio presso la Procura di Milano in qualità di agente di polizia giudiziaria) afferma di aver ricevuto a domicilio, da Verdearancio s.r.l., un modello CUD 2003 per la dichiarazione dei redditi relativi all´anno 2002 "dal quale risulterebbe che (…) avrebbe percepito dalla società Verdearancio s.r.l. un compenso (…) per prestazioni lavorative effettuate il 27 luglio 2002"; ha quindi formulato un´istanza nei confronti della società con la quale, accanto alla richiesta di una "liberatoria" formulata in modo generico e senza specifico riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, dichiarando di non aver mai prestato "alcuna attività lavorativa per conto di tale società ", aveva chiesto di conoscere le modalità di raccolta dei dati personali che lo riguardano.

Non avendo ricevuto riscontro l´interessato ha proposto ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo la propria richiesta e chiedendo la cessazione del comportamento illegittimo. In questa sede il ricorrente ha chiesto per la prima volta la comunicazione di altre notizie relative alle finalità, alle modalità e al titolare del trattamento, nonché all´informativa ai sensi dell´art. 10 della predetta legge. Il ricorrente ha anche chiesto di ottenere l´attestazione che la cancellazione dei dati che lo riguardano sia stata portata a conoscenza dei terzi cui i dati siano stati eventualmente comunicati, nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Verdearancio s.r.l., con nota anticipata via fax il 27 ottobre 2003, ha dichiarato:

  • di svolgere un´attività di organizzazione di concerti e di management artistico;
  • di utilizzare i servizi di una società terza, la "Edis s.a.s.", che esegue "gli adempimenti presso l´Enpals ed all´ufficio di collocamento per la gestione delle paghe e contributi";
  • che "il 27 luglio 2002" un musicista, omonimo del ricorrente, "ha effettuato una prestazione artistica";
  • che per "per un errore (…)" il CUD riporta i dati del ricorrente "invece che quelli del suo omonimo";
  • che Verdearancio s.r.l. "non ha mai avuto" in archivio i dati personali dell´interessato, "mentre la Edis s.a.s. ha provveduto a cancellarli";
  • che, secondo quanto afferma la società Edis s.r.l., i dati personali del ricorrente "non sono (…) stati comunicati a terzi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali per fini fiscali effettuato da una società operante nel settore dello spettacolo.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta contenuta nell´istanza ex art. 13.

La resistente nel corso del procedimento ha infatti fornito al riguardo un riscontro idoneo, specificando le modalità di raccolta dei dati personali che lo riguardano, chiarendo che il trattamento in questione è stato effettuato per un errore dovuto ad un´omonimia con il ricorrente e dichiarando di non detenere dati personali riferibili allo stesso.

Va dichiarato invece inammissibile il ricorso per quanto attiene alle altre richieste non previamente formulate ai sensi del citato art. 13 ed avanzate solo nel ricorso in contrasto con quanto previsto dagli artt. 13 e 29 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto a carico di Verdearancio s.r.l. nella misura di 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessato ed in considerazione della già avvenuta restituzione all´interessato della somma versata a titolo di diritti di segreteria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alle altre richieste di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 non previamente formulate nell´istanza ai sensi del medesimo articolo;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura complessiva di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto nella misura di 100 euro a carico di Verdearancio s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085223
Data
02/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso