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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1084942]

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[doc. web n. 1084942]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Rino Forgione, rappresentato e difeso dall´Avv. Maria di Massa presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Somedia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, avendo ricevuto per posta un´offerta promozionale relativa all´abbonamento ad una rivista, aveva chiesto alla società resistente la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, anche se non registrati, e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine, la logica e le finalità del trattamento. Con la medesima istanza aveva chiesto, altresì, di conoscere gli estremi identificativi del responsabile, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Somedia s.r.l., con nota anticipata via fax in data 13 novembre 2003, nell´indicare gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha sostenuto che:

  • i dati personali relativi al ricorrente, di cui ha confermato l´esistenza e che ha indicato in dettaglio, sono costituiti solo da "prenome, cognome, nonché indirizzo" dello stesso;
  • le predette informazioni "sono state fornite dall´attuale ricorrente e raccolte in sede di contratto di abbonamento alla rivista L´Espresso (…) e successivamente archiviate per la gestione dei rapporti derivanti o comunque dipendenti da detto abbonamento";
  • la società ha, in ogni caso, provveduto all´immediata cancellazione dei dati personali relativi all´interessato non appena ricevuta l´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´utilizzo di dati personali dell´interessato per finalità di marketing.

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e confermando, altresì, l´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico di Somedia s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppur dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Somedia s.r.l. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084942
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso