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Provvedimento del 9 dicembre 2003 [1084892]

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[doc. web n. 1084892]

Provvedimento del 9 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Immergas S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio al proprio domicilio di una comunicazione promozionale, aveva chiesto a Immergas S.p.A. conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, nonché la comunicazione degli stessi e della loro origine. Con la medesima istanza la ricorrente aveva chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, la logica e le finalità del trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste; ha chiesto altresì l´"eventuale" cancellazione dei dati che la riguardano "in qualsiasi modo ottenuti ed utilizzati" e di porre infine a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

Con nota del 2 novembre 2003 la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto riscontro da Immergas S.p.A. in data successiva alla proposizione del ricorso, ma ha contestato le modalità di acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto in data 4 novembre 2003 allegando copia della predetta nota di riscontro inviata alla ricorrente, con la quale erano stati indicati la logica, le finalità del trattamento, i dati personali che la riguardano, la loro origine (desunti da un "certificato di verifica della caldaia ed avvio della garanzia Immergas" sottoscritto dalla ricorrente il 4 ottobre 2001 e di cui è stata allegata copia) e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali.

La resistente ha fornito un riscontro da ritenersi adeguato alle istanze proposte dall´interessata riferite alla comunicazione dei dati personali che la riguardano, alla loro origine, alla logica ed alle finalità del trattamento, nonché alla conoscenza degli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Per questa parte va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati che è stata formulata dalla ricorrente solamente in sede di ricorso. Ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, il ricorso al Garante può essere proposto solo in riferimento ad istanze già rivolte al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 13, comma 1, della medesima legge ed alle quali il titolare medesimo non abbia fornito adeguato riscontro.

Questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, anche sulla base della documentazione in atti, le modalità di acquisizione del consenso informato degli interessati con particolare riferimento al trattamento dei dati a fini promozionali.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto a carico di Immergas S.p.A. nella misura di 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato all´interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle restanti richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura complessiva di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto nella misura di 50 euro a carico di Immergas S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084892
Data
09/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso