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Provvedimento del 16 dicembre 2003 [1084548]

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 [doc. web n. 1084548]

Provvedimento del 16 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Ceccarelli

nei confronti di

IMP-International Master Publisher s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ricevuto a mezzo posta da IMP-International Master Publisher s.r.l. una comunicazione promozionale (contenente altresì un gioco a premi) finalizzata alla vendita di alcuni prodotti musicali, afferma di non aver ottenuto riscontro ad un´istanza formulata alla società ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 al fine di avere conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile. Con la medesima istanza l´interessato si era altresì opposto all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 27 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha fornito riscontro con due note datate entrambe 17 novembre 2003 con le quali ha sostenuto:

  • di aver dato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente nell´istanza ex art. 13 con nota del 30 ottobre 2003, comunicando allo stesso l´elenco dei dati personali detenuti nei propri archivi ed indicando altresì il soggetto dal quale gli stessi erano stati acquisiti;
  • di aver dato seguito all´opposizione al trattamento per scopi promozionali manifestata dal ricorrente, il quale "non riceverà più alcuna proposta editoriale da parte della (…) Società ", fornendo anche gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;
  • di aver attraversato nell´ultimo periodo una fase di ristrutturazione aziendale con asseriti problemi organizzativi interni a causa dei quali la istanza ex art. 13 formulata dal ricorrente sarebbe stata registrata nel data base interno solo in data 30 ottobre 2003 e riscontrata comunque in pari data con la nota sopra citata;
  • di scusarsi per il ritardo con cui ha dato seguito alle richieste del ricorrente, ipotizzando un disguido nella consegna della nota del 30 ottobre 2003 inviata al ricorrente solo per posta ordinaria.

Con memoria del 20 novembre 2003 il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto dalla resistente la citata nota del 30 ottobre 2003 ed ha ribadito le proprie richieste.

Con memoria in data 25 novembre 2003 la resistente ha ribadito le argomentazioni già espresse con la propria nota del 17 novembre 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità di marketing diretto.

In ordine alla richiesta di accesso ai dati personali, il titolare del trattamento ha fornito solo nel corso del procedimento un riscontro adeguato, comunicando l´elenco dei dati detenuti in relazione all´interessato. La resistente ha inoltre confermato di aver adottato idonee misure per inibire l´ulteriore utilizzo dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare i presupposti per l´applicazione della sanzione amministrativa per omessa informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 80 a carico di IMP-International Master Publisher s.r.l. , previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppure solo dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 80 euro a carico di IMP-International Master Publisher s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084548
Data
16/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso