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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1084372]

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[doc. web. n. 1084372]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luigina Maria Vaula

nei confronti di

Istituto geografico De Agostini S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, avendo ricevuto per posta un´offerta promozionale relativa ad una "guida al P.C.", aveva chiesto alla società editrice resistente la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine, la logica, le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile e di cancellare i dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il responsabile del trattamento di Istituto geografico De Agostini S.p.A., con nota anticipata via fax in data 24 ottobre 2003, ha precisato che:

  • ha ricevuto solo il 13 ottobre 2003, a causa di un "mero disguido interno", l´istanza ex art. 13 della legge n. 675 del 1996 a suo tempo presentata dalla ricorrente;
  • il titolare del trattamento è l´Istituto geografico De Agostini S.p.A.;
  • ha poi indicato i dati personali relativi alla ricorrente di cui ha confermato l´esistenza, "costituiti dal nominativo, titolo, indirizzo e numero di telefono", nonché il nominativo del responsabile del trattamento;
  • i predetti dati "sono stati forniti dalla Cemit Interactive Media S.p.A. (…), in base ad un contratto che assicura la raccolta e il trattamento in conformità alla legge n. 675/1996" ;
  • il loro trattamento, di cui ha indicato le finalità, viene "eseguito con strumenti cartacei ed informatici";
  • ha cancellato i dati dell´interessata dai propri archivi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessata rivolta nei confronti di una società editrice al fine di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile, nonché di cancellare i dati medesimi.

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, anche in ordine alla logica, confermando, altresì, l´avvenuta cancellazione dei dati che la riguardano dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico di Istituto Geografico De Agostini S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppur dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Istituto Geografico De Agostini S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084372
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso