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Provvedimento del 5 novembre 2003 [1084213]

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[doc. web. n. 1084213]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gian Luca Pizzocolo

nei confronti di

Techsistem di Giuseppa Chimenti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale, accanto ad alcune istanze non previste dall´art. 13 dalla legge n. 675/1996, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e l´origine dei dati personali che lo riguardano, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento degli stessi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, nel contestare la liceità del trattamento effettuato dalla resistente, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 19 settembre 2003, ha sostenuto:

  • che "è probabile che qualcuno erroneamente abbia potuto (…)" iscrivere l´indirizzo e-mail del ricorrente nella sezione newsletter del sito Internet "techsistem.it" dove, come già comunicato via e-mail al ricorrente medesimo, è presente uno spazio per chi intende ricevere informazioni "sulle offerte della ditta";
  • di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dai propri archivi;
  • di non aver "provveduto a designare il responsabile del trattamento dei dati personali".

Con fax inviato in data 22 settembre 2003, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto, il medesimo giorno in cui avrebbe ricevuto il messaggio in questione ed "in meno di un´ora", ulteriori messaggi di posta elettronica (aventi il medesimo contenuto) presso altri due indirizzi e-mail di cui sarebbe titolare.

Con successivo fax in data 25 settembre 2003 il ricorrente ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto in data 15 luglio 2003 un riscontro all´istanza ex art. 13 con il quale la resistente, senza "rispondere in alcun modo a termine di legge" alla richieste contenute in tale istanza, aveva dichiarato che l´invio del messaggio sarebbe stato frutto di un errore in quanto nella propria banca dati era presente "un potenziale cliente con una email uguale" a quella del ricorrente, ma mancante del "punto tra il nome e cognome". Pertanto, non ritenendo soddisfacenti le risposte fornite dalla resistente, giudicate peraltro contraddittorie, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

Con fax in data 14 ottobre 2003 il titolare del trattamento ha confermato l´avvenuta cancellazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alle richieste formulate dall´interessato. La resistente ha infatti comunicato di non aver designato alcun responsabile del trattamento (la cui nomina, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, è facoltativa) ed ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver già cancellato l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, fornendo peraltro ricostruzioni incerte e contraddittorie in ordine all´origine dei dati, che giustificano, in ragione degli altri invii non contestati di messaggi indesiderati, l´adozione con distinto provvedimento di un autonomo procedimento di divieto del trattamento illecito oggetto di ricorso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, posto a carico della resistente, è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084213
Data
05/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso