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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1083521]

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 [doc. web. n. 1083521]

Provvedimento del 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Paola Di Sabato;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativo al sito Internet www.sesso-mania.com), unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 e con nota inoltrata via fax il 12 ottobre 2003, l´interessato ha ribadito in termini generali le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, ha sostenuto, con nota inviata via fax il 16 ottobre 2003, che il ricorso sarebbe "improcedibile" nei propri confronti dal momento che la stessa non sarebbe responsabile dell´invio della comunicazione elettronica contestata. Quest´ultima sarebbe stata inviata, senza autorizzazione alcuna, dal titolare del sito Internet www.amatorialexxxx.com, sul quale la resistente medesima aveva unicamente inserito un banner pubblicitario relativo al proprio sito Internet www.sesso-mania.com.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. n. 185 del 22 maggio 1999 in materia di contratti a distanza.

La resistente ha fornito riscontro nel procedimento all´istanza legittimamente proposta dall´interessato ai sensi dell´art. 13 negando di aver inviato il contestato messaggio e-mail e fornendo, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), indicazioni sul trattamento effettuato che non sarebbe imputabile alla resistente.

In relazione a tale riscontro, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, riservandosi questa Autorità di effettuare autonome verifiche nel corso di un distinto procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese, alla luce della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti e della particolare posizione del titolare del trattamento, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083521
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso