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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1083412]

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[doc. web. n. 1083412]

Provvedimento del 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Pierfranco Ferronato

nei confronti di

Age One Agency S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati da parte del sito web www.nafura.it di cui la società resistente è titolare, unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto in base a tale disposizione di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha contestato di essersi mai registrato presso la società resistente ed ha ribadito la propria opposizione, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; ha dichiarato altresì di aver ricevuto altre comunicazioni non sollecitate, anche dopo che la resistente aveva comunicato nel riscontro di aver cancellato i dati personali che lo riguardano dai propri archivi.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota inviata via fax il 1° ottobre 2003, ha sostenuto di aver fornito un riscontro completo all´interessato già in risposta all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13. In proposito la stessa ha dichiarato di avere cancellato l´indirizzo e-mail dell´interessato "in data 16 luglio 2003 ore 15:14:55" e di essere pertanto estranea all´invio di comunicazioni indesiderate a tale indirizzo dopo la suddetta data.

Con nota del 4 ottobre 2003 il ricorrente ha ribadito di non avere mai chiesto i servizi proposti dal sito Internet della resistente e di aver ricevuto messaggi di posta elettronica non sollecitati fino al 5 settembre 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo degli indirizzi di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

Dalla documentazione in atti emerge che la società resistente, integrando il riscontro già fornito specie in ordine alla contestata origine dei dati, ha rilasciato altre dichiarazioni al riguardo, indicando gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, e attestando di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente. Sulla base di tali dichiarazioni (della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Questa Autorità si riserva peraltro di verificare, con un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 675/1996, il trattamento dei dati effettuato dalla società resistente, in relazione agli elementi acquisiti nel corso anche di precedenti procedimenti.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 100 euro a carico di Age One Agency s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Age One Agency S.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083412
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso