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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1083014]

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[doc. web. n. 1083014]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto che fosse annotata, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia di "S. Domenico" di Bolzano, la propria "volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica" e di ricevere conferma per scritto dell´avvenuta annotazione.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il "responsabile della comunità parrocchiale di S.M. Assunta/Duomo (non di S. Domenico)", con nota inviata via fax in data 7 ottobre 2003, ha dichiarato di aver comunicato alla ricorrente di aver annotato nel registro dei battesimi quanto richiesto dalla ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessata di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell´odierna ricorrente di veder annotata la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Al riguardo il Parroco della parrocchia nei cui registri risultava iscritta l´interessata ha fornito adeguato riscontro avendo dichiarato di aver apposto a margine del registro dei battesimi l´annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari a soli euro 50 a carico di parte resistente, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto in misura pari a 50 euro a carico di parte resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083014
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso