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Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere se viene fornito idoneo riscontro - 22 settembre 2003 [1081835]

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[doc. web. n. 1081835]

Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere se viene fornito idoneo riscontro - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianluigi Corrias

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale in data 16 novembre 2002 aveva comunicato a Telecom Italia S.p.A. la variazione di ragione sociale di una delle imprese individuali di cui era titolare, alla quale erano intestate due utenze telefoniche fisse, interpellando alcuni servizi automatizzati (www.info412.it ed i numeri telefonici 12 e 412) aveva appreso che le due utenze risultavano invece intestate ad altra impresa anch´essa di sua titolarità, ma "diversa per attività, clientela e sede". L´interessato aveva altresì fatto presente che anche le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. con riferimento alle due utenze riportavano un´intestazione inesatta, risultando, pertanto, "contabilmente irricevibili".

Il medesimo ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 29 maggio 2003 con la quale aveva chiesto di rettificare le intestazioni delle utenze telefoniche in questione mediante la corretta attribuzione delle stesse all´impresa dell´interessato di cui lo stesso aveva indicati i precisi estremi identificativi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo che la variazione fosse portata a conoscenza di "tutti i soggetti cui" era "stato comunicato il dato inesatto"; ha chiesto altresì di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota inviata via fax in data 21 luglio 2003, dichiarando di aver "provveduto a rettificare i" propri "sistemi informativi come da (…) richiesta" del ricorrente, "secondo le modalità (…) riportate" nella nota stessa.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telefonia in relazione all´inesatta intestazione di due utenze telefoniche fisse.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di rettifica dei dati relativi all´ intestazione delle due utenze telefoniche in questione, avendo la società resistente fornito al riguardo idoneo riscontro. Il titolare del trattamento ha infatti comunicato di aver aggiornato i dati in questione come da richiesta.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta di portare l´avvenuta rettifica dei dati a conoscenza dei soggetti cui i dati inesatti erano stati comunicati, trattandosi di richiesta non previamente formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed avanzata direttamente solo con il ricorso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Telecom Italia S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rettifica dei dati;

b) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che concerne l´ulteriore richiesta dell´interessato di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli