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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081443]

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[doc. web n. 1081443]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Emiliani

nei confronti di

Cooperativa agricola di Trevi s.c. a r.l. in liquidazione;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale, fino al gennaio 2002, aveva rivestito la carica di amministratore della Cooperativa agricola di Trevi s.c. a r.l. attualmente in liquidazione, carica dalla quale si era dimesso per contrasti interni, afferma di non avere ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati medesimi, la logica e la finalità del trattamento, e di ottenere infine la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Successivamente, con comunicazione del 13 maggio 2003, ricevuta il 17 maggio 2003, il ricorrente era stato informato che in data 10 maggio 2003 il Consiglio dei liquidatori della predetta società cooperativa aveva deliberato l´esclusione da socio dello stesso ai sensi dell´art. 7, lettera b), dello Statuto.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

Nel corso dell´audizione del 16 luglio 2003 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di cancellazione dei dati, mentre ha ribadito le restanti richieste formulate nell´atto di ricorso. Inoltre, il ricorrente ha espresso le sue preoccupazioni circa le modalità di trattamento dei dati che lo riguardano da parte della società resistente, dati che sarebbero conservati, almeno in parte presso la ex sede legale della stessa, nella quale attualmente opera un´altra società, con conseguente possibile accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati. Il ricorrente ha chiesto pertanto che questa Autorità instauri un separato procedimento al fine di verificare la legittimità del complessivo trattamento dei dati svolto dalla società resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società cooperativa in relazione ad informazioni riferite ad un ex socio, già amministratore della stessa.

Il ricorso è fondato.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 5 luglio 2003 all´indirizzo corrispondente alla sede legale della società - presso il quale, in data 12 maggio 2003, era stata precedentemente consegnata a mano l´istanza ex art. 13 proposta dal ricorrente), il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte, rinunciando così ad introdurre nel procedimento eventuali deduzioni contrarie agli specifici assunti del ricorrente.

Il titolare del trattamento dovrà corrispondere a tali istanze comunicando al ricorrente ed a questa Autorità, entro il 10 ottobre 2003, tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, l´origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento effettuato.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il ricorrente rinunciato, in sede di audizione, alla relativa pretesa.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e con autonomo provvedimento, questa Autorità instaura inoltre un separato procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento nei riguardi di Cooperativa agricola di Trevi S.c. a r.l. in liquidazione, con particolare riferimento all´adozione di idonee misure di sicurezza.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto interamente a carico di Cooperativa agricola di Trevi S.c. a r.l. in liquidazione, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alle restanti richieste e ordina a Cooperativa agricola di Trevi S.c. a r.l. in liquidazione di corrispondere alle medesime istanze entro il 10 ottobre 2003, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Cooperativa agricola di Trevi S.c. a r.l. in liquidazione, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081443
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso