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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080603]

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 [doc. web n. 1080603]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo Iurilli, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Romito presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Intesa S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non avere ricevuto riscontro ad una istanza con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento alla sottoscrizione di un contratto di acquisto di alcune obbligazioni, e la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto, nonché della relativa origine.

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 giugno 2003, la banca resistente, con nota fax del 7 luglio 2003, ha risposto inviando copia del riscontro fornito, con il quale ha confermato al ricorrente l´esistenza di dati personali relativi all´interessato, ha indicato la relativa origine ed ha allegato "copia dell´ordine di acquisto (...) sottoscritto in data 5.1.2001" da cui si evincono i dati richiesti, nonché copia di un modulo sottoscritto dal ricorrente in data 21 settembre 1999 attinente "il profilo di rischio" delle operazioni di investimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente e alla relativa origine, detenuti da un istituto di credito con riferimento ad un´operazione di acquisto di titoli obbligazionari.

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento, in riferimento alle istanze previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, fornito sufficiente riscontro comunicando i dati personali relativi all´interessato ed alla relativa origine, inviando altresì copia della documentazione richiesta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080603
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso