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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080345]

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[doc. web n. 1080345]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il verbale di operazioni compiute presso il Comune di Latina, redatto in data 7 febbraio 2003, nel quale sono riportate le attività disposte ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, volte a conoscere le modalità con le quali è stato consentito l´accesso ai dati anagrafici detenuti presso quegli uffici comunali, con particolare riguardo ad una segnalazione riguardante una sollecitazione commerciale;

CONSIDERATO che all´atto del predetto accertamento è stata rilevata nell´area aperta al pubblico dell´Ufficio dell´anagrafe del predetto Comune la presenza di due schedari rotanti, di alcuni schedari fissi e di diversi recipienti, tutti contenenti un numero elevato di schede anagrafiche relative a cittadini residenti nel Comune;

CONSIDERATO che le medesime schede sono risultate facilmente conoscibili dal pubblico avente libero accesso ai predetti locali e che nessuna idonea misura di sicurezza risulta essere stata adottata al riguardo per prevenire l´accesso alle predette informazioni;

CONSIDERATO pertanto che la tenuta di tali schedari risulta non conforme a quanto previsto dall´art. 9, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 318/1999, in quanto i dati ivi contenuti non sono conservati in archivi ad accesso selezionato;

RILEVATO, inoltre, che gli schedari e gli archivi siti nell´area riservata al personale dell´Ufficio anagrafe, contenenti schede anagrafiche e cartellini relativi alle carte di identità, sono risultati muniti di serratura, ma aperti e privi in molti casi di chiavi e così suscettibili di agevole consultazione da parte di soggetti non legittimati;

RILEVATO, inoltre, che i dipendenti formalmente incardinati presso l´Ufficio dell´anagrafe non sono stati incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 8 e 19 della legge n. 675/1996 e che agli stessi non risultano fornite le istruzioni previste dall´art. 9, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 318/1999;

RILEVATO, infine, che, in relazione a quanto acquisito nel corso degli accertamenti ispettivi, il Comune non risulta aver adottato il documento programmatico sulla sicurezza previsto dall´art. 6 del d.P.R. n. 318/1999;

VISTO l´art. 36 della legge n. 675/1996, secondo cui "Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell´articolo 15, è punito con l´arresto sino a due anni o con l´ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni";

VISTA la notizia di reato relativa all´ "omessa adozione delle misure necessarie alla sicurezza dei dati" (art. 36 della legge n. 675/1996) del Dipartimento vigilanza e controllo del 10/2/2003 (prot. n. 1972/24804);

VISTA la procedura indicata nel comma 2 dell´art. 36 della legge n. 675/1996, secondo cui "all´autore del reato, all´atto dell´accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l´oggettiva difficoltà dell´adempimento e comunque non superiore a sei mesi";

VISTI gli artt. 21, 22, 23 e 24, del d.lg. n. 758/1994;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PRESCRIVE:

che per gli effetti di cui all´art. 36, comma 2, della legge n. 675/1996, il Comune di Latina:

a) entro cinque giorni dalla data di notificazione del presente atto adotti altra idonea soluzione riguardo alle schede anagrafiche dei cittadini residenti attualmente collocate nel modo predetto nelle aree destinate al pubblico dell´Ufficio anagrafe;

b) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del presente atto:

  • designi, ai sensi degli artt. 8, comma 5 e 19 della legge n. 675/1996, le persone fisiche incaricate del trattamento operanti all´interno dei servizi demografici e fornisca loro le istruzioni previste anche dall´art. 9 del d.P.R. n. 318/1999;
  • rediga, ai sensi dell´art. 6 del d.P.R. n. 318/1999, un idoneo documento programmatico sulla sicurezza.

Qualora allo scadere dei termini sopra indicati il Comune di Latina adempia in modo idoneo a tali prescrizioni, lo stesso sarà ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell´ammenda stabilita per ciascuna delle tre contravvenzioni. L´adempimento e il pagamento estingueranno, nei singoli casi, il reato.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080345
Data
09/07/03

Tipologie

Prescrizioni del Garante