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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080299]

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[doc. web. n. 1080299]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Istituto clinico Mater Domini, Casa di cura privata S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che era stato sottoposto ad alcune visite da parte del medico competente dell´Istituto clinico Mater Domini, Casa di cura privata S.p.A. in vista di un´assunzione poi non avvenuta afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano, nonché a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le relative finalità e modalità.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì, con una successiva lettera dell´11 giugno 2003 di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, in data 17 giugno 2003, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 30 giugno 2003, con la quale ha fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed ha sostenuto che i dati personali del ricorrente:

  • "sono stati trattati al fine di effettuare un processo di selezione tra più candidati (…) finalizzati alla scelta di una figura da inserire ai sensi della legge n. 68/99"; 
  • "sono stati trattati (…) su supporto cartaceo";
  • "non sono stati comunicati, né diffusi";
  • "sono stati conservati solo per il tempo (…) necessario per il perseguimento della finalità sopra indicata e (…) sono stati distrutti non appena venuta meno tale finalità", ragione per cui non sarebbe possibile "dar seguito alla richiesta di visione" dei dati personali dell´interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali trattati da una clinica privata in occasione di una selezione finalizzata all´assunzione di persone disabili.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P. R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito a tale richiesta.

La società resistente ha riscontrato le richieste dell´interessato volte a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le finalità e le modalità del trattamento che presenta aspetti problematici, suscettibili di eventuale approfondimento in altra sede, in relazione al rispetto dell´art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ove applicabile, sul divieto di accertamenti diretti del datore di lavoro sull´idoneità fisica del lavoratore, divieto operante anche nella fase propedeutica all´assunzione del lavoratore. Il titolare ha inoltre precisato, con dichiarazione della cui veridicità risponde, anche in questo caso, ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver distrutto i dati personali riferiti all´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico dell´Istituto clinico Mater Domini, Casa di cura privata S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080299
Data
09/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso