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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079996]

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[doc. web. n. 1079996]

Provvedimento del 2 luglio 2003

L’indirizzo di posta elettronica, reso conoscibile attraverso siti web in relazione a determinate finalità, non può essere utilizzato per l’invio generalizzato di messaggi pubblicitari. L’invio di corrispondenza per tali finalità da infatti luogo ad un trattamento di dati personali, che può essere effettuato solo previo consenso dell’interessato, o in presenza di uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalla normativa in materia.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

ProgetPlus s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale (software per la gestione di parti di ricambio), aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine e di ottenerne la cancellazione. Con la medesima istanza il ricorrente aveva anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e si era opposto infine all´ulteriore trattamento dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ricevuto in ordine all´origine dei dati, ha ribadito le altre richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax in data 12 giugno 2003, ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha dichiarato, tra l´altro, di detenere unicamente l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente e di averlo cancellato.

Con nota inviata via fax in data 17 giugno 2003, il ricorrente si è dichiarato integralmente soddisfatto del riscontro fornito dal titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39) quale quella in esame, non potendosi sostenere -come fatto dalla resistente prima del ricorso- che la e-mail fosse "un´informativa tecnica" ad un operatore del settore e che l´indirizzo fosse un "contatto disponibile al pubblico".

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998. Il titolare del trattamento ha infatti fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente, attestando anche (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali dello stesso con particolare riferimento all´indirizzo di posta elettronica.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di ProgetPlus s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito alle richieste dell´interessato, prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di ProgetPlus s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli