g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079975]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1079975]

Provvedimento del 2 luglio 2003

Il titolare del trattamento, a cui l’interessato abbia chiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, non può limitarsi a dare conferma della loro esistenza e a citarli per categorie astratte, ma deve fornire l’elenco dettagliato e completo delle informazioni in proprio possesso (un istituto di credito si era limitato a individuare le tipologie di dati – nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, ecc. – relativi ad un cliente con cui aveva stipulato un contratto di conto corrente e a cui aveva concesso un finanziamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Banca Intesa S.p.A,;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Banca Intesa S.p.A. di conoscere tutti i dati personali che la riguardano trattati dalla società.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 11 giugno 2003, la società resistente ha risposto con fax inviato il 24 giugno 2003 sostenendo:

  • di non aver "reperito traccia" della lettera della ricorrente "che potrebbe quindi non essere mai pervenuta alla Banca";
  • che "a seguito di un contratto di conto corrente, nonché di un contratto di finanziamento a suo tempo conclusosi" con l´interessata, "risultano" in proprio possesso "alcuni suoi dati personali" forniti dalla ricorrente stessa "in sede di conclusione dei contratti in questione";
  • che dai propri "archivi informatici risulta inoltre il (…) consenso" dell´interessata "al trattamento di tali dati anche per l´invio da parte della Banca di informazioni o materiale pubblicitario (…)";
  • di possedere "nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, recapito telefonico, codice fiscale, (…)" dell´interessata.

Con fax del 28 giugno 2003 la ricorrente ha svolto alcune deduzioni producendo copia di una ricevuta a/r relativa alla resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessata detenuti da una banca.

La resistente ha riscontrato la richiesta della ricorrente dichiarando di aver trattato i dati personali della stessa in riferimento ad un contratto di conto corrente e ad un contratto di finanziamento concluso dalla ricorrente.

La resistente, nel fornire risposta a tale richiesta, si è tuttavia limitata a fornire un´elencazione generica delle sole categorie dei dati personali dell´interessata, di cui non è peraltro attestata la completezza in relazione alle deduzioni dell´interessata medesima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la banca dovrà adempiere all´istanza dell´interessata fornendo alla stessa l´elenco dettagliato e completo dei dati alla medesima riferiti, nei modi previsti dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 ed entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Banca Intesa S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla società resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente di corrispondere all´istanza di accesso ai dati personali proposta dalla ricorrente entro il 31 luglio 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079975
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso