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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079802]

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[doc. web. n. 1079802]

Provvedimento del 2 luglio 2003

L’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario, senza un’idonea informativa e in assenza del previo consenso dell’interessato o di un altro equipollente presupposto del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Giovannina Nista rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Tranfaglia presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio all´indirizzo e-mail "gabricrisa@katamail.com", di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (pubblicizzante il sito www.moneteineuro.it di cui la resistente sarebbe titolare), unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito riscontro con lettera del 13 maggio 2003, sostenendo di non detenere alcun dato personale che riguardi l´interessato, né su supporto magnetico, né su supporto cartaceo, ed inviando anche alcuni francobolli a titolo di rimborso per le spese postali sostenute.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 16 giugno 2003, ha preliminarmente eccepito che l´odierno ricorso sarebbe inammissibile per "carenza di legittimazione attiva del sig. Re Francesco, il quale ha dichiarato e non provato di essere il titolare in data 5.05.2003 dell´e-mail gabricrisa@katamail.it". Nel merito la resistente ha comunque sostenuto che:

  • "è casalinga (…), ha l´hobby delle monete e non esercita assolutamente nessuna attività commerciale",
  • "non è dedita a comunicazione sistematica e/o diffusione di dati a terzi" e che "gli indirizzi di posta elettronica inseriti nella rubrica del proprio programma di posta elettronica appartengono solo ed esclusivamente ad amici, conoscenti e collezionisti che volontariamente si inseriscono e con i quali occasionalmente comunica", in quanto la stessa "non raccoglie in internet indirizzi e-mail sconosciuti";
  • la raccolta dell´indirizzo e-mail gabricrisa@katamail.it "è da attribuirsi o ad un avvenuto scambio di monete e/o notizie tra collezionisti, nel quale circuito" il ricorrente "si è inserito, ovvero ad una semplice richiesta di informazioni" relativo alla materia di interesse del sito e formulata dal ricorrente utilizzando lo stesso indirizzo e-mail presso il quale sarebbe stato ricevuto il messaggio in questione;
  • i dati personali del ricorrente sono stati cancellati subito dopo la ricezione dell´istanza ex art. 13, comma 1, della legge e non sono stati comunicati, né messi a disposizione di terzi;
  • l´indirizzo e-mail in questione è stato utilizzato per l´invio del solo contestato messaggio in data 5 maggio 2003;
  • le spese del procedimento devono essere poste a carico dell´interessato.

Con nota in data 20 giugno 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie istanze.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Nel merito, per quanto concerne le richieste di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e l´opposizione al trattamento dei dati formulate dal ricorrente (il quale, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante", ha affermato di essere titolare dell´indirizzo di posta elettronica in questione) va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente in proposito.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere l´origine dei dati va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, pur in presenza di una risposta formulata dalla resistente in modo non del tutto adeguato, avendo quest´ultima dichiarato (con affermazione della cui veridicità l´autore risponde parimenti ai sensi del citato art. 37 bis della legge n. 675/1996) di aver già cancellato ogni dato personale del ricorrente dai propri archivi di cui non potrebbe quindi ricostruire l´origine.

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, che non sono stati comunicati dalla resistente, la quale dovrà quindi comunicarli alla controparte entro un termine che risulta congruo fissare al 31 luglio 2003.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di Giovannina Nista, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure in modo incompleto, prima e dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta entro il 31 luglio 2003, dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle altre richieste formulate dal ricorrente;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a euro 50, a carico di Giovannina Nista, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli