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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1079244]

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[doc. web n. 1079244]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli

nei confronti di

Pagine Mail Italia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, oltre ad alcune richieste non formulate con specifico riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva contestato a Pagine Mail Italia l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, opponendosi, altresì, al trattamento dei dati che lo riguardano.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito riscontro sostenendo che gli indirizzi di posta elettronica dell´interessato erano stati ricavati dai siti web di pertinenza dello stesso. Nel ribadire che il messaggio contestato conteneva unicamente l´augurio di "un sereno anno nuovo, senza reclamizzare (…) servizi o prodotti", il titolare ribadiva, comunque, che l´interessato non avrebbe più ricevuto "altri messaggi e-mail non sollecitati".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, sottolineando l´illegittimità del trattamento svolto e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 14 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente con nota anticipata via fax il 17 marzo 2003, nel ribadire quanto già comunicato con la citata nota del 31 marzo 2003, ha confermato di "avere cancellato l´indirizzo di posta elettronica del Sig. Santinoli".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad alcuni indirizzi di posta elettronica di cui l´interessato è titolare, senza che risulti acquisito il previo consenso del medesimo od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. La società resistente non ha fornito alcun idoneo elemento per comprovare che la raccolta e la successiva utilizzazione dei dati relativi al ricorrente per l´invio di un messaggio, che ha comunque carattere promozionale, sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Quanto al merito delle richieste, in relazione all´opposizione al trattamento manifestato dall´interessato, dalla documentazione in atti è emerso che la resistente ha comunque fornito idoneo riscontro in ordine agli estremi identificativi del titolare del trattamento ed ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di avere cancellato i dati personali dell´interessato dai propri archivi. Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali istanze, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 60 euro a carico di Pagine Mail Italia, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 60 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Pagine Mail Italia, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079244
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso