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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079137]

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 [doc. web n. 1079137]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hans Molzer rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Reuters Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Melissa Marchese presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Reuters Italia S.p.A. con la quale aveva chiesto conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Reuters Italia S.p.A., con nota fax del 15 aprile 2003, ha affermato di aver inoltrato all’interessato, in data 20 marzo 2003, una nota di riscontro alle istanze ex art. 13 della legge n. 675/1996 dallo stesso proposte (come risulta peraltro confermato dal ricorrente medesimo nella nota dallo stesso inviata a questa Autorità il 27 marzo 2003), con la quale ha fornito indicazioni sul titolare e sul responsabile del trattamento, oltre che sulle modalità e finalità del trattamento effettuato presso la società ed ha altresì attestato:

  • «l’inesistenza di dati riferibili» al ricorrente nelle proprie banche dati;
  • di non svolgere «alcuna attività relativa al settore dell’informazione né relativa ad attività editoriale»;
  • che «detta funzione viene svolta (…)» da Editoriale Reuters S.p.A., società collegata a Reuters Italia S.p.A.

Con fax inviato in data 15 aprile 2003 il ricorrente, nel prendere atto dei riscontri del titolare (pervenuti dopo l’inoltro del ricorso al Garante) e precisando di aver ricevuto riscontro da Editoriale Reuters S.p.A. in relazione ad una successiva istanza ex art. 13, ha ribadito la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una articolata istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 nei confronti di un soggetto che non risulta dagli atti detentore di dati personali dell’interessato.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, alla luce del riscontro che Reuters Italia S.p.A. ha fatto pervenire all’interessato contestualmente alla proposizione del ricorso e nel corso del procedimento, con specifico riferimento alla dichiarata estraneità al contestato trattamento dei dati personali.

Il riscontro alle richieste dell’interessato è pervenuto oltre il termine di cui all’art. 29, comma 2, della citata legge previsto per la proposizione del ricorso al Garante.

Per quanto concerne le spese va posto quindi a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Reuters Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079137
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso