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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079114]

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[doc. web n. 1079114]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hans Molzer rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Editrice "La Stampa" S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente - le cui generalità erano state menzionate in un articolo del 21 febbraio 2003 relativo ad un´inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano per vari reati connessi alla costruzione di centrali elettriche all´estero - afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Editrice "La Stampa" S.p.A., quale editore del quotidiano "La Stampa", con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 10 aprile 2003, ha sostenuto di aver già fornito risposta alle istanze dell´interessato con lettera del 12 marzo 2003 nella quale aveva comunicato gli estremi identificativi del titolare del trattamento ed aveva,tra l´altro, sostenuto:

  • di non possedere dati personali dell´interessato oltre a quelli pubblicati nell´articolo "circa l´inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano sulla società Enelpower (…)";
  • che "questa notizia è stata divulgata dall´Agenzia Ansa il giorno precedente ed è stata poi pubblicata su La Stampa" il 21 febbraio 2003.

Con fax inviato in data 15 aprile 2003 il ricorrente si è dichiarato allo stato soddisfatto del riscontro fornito dal titolare del trattamento anche se pervenuto "dopo la spedizione postale del ricorso", riservandosi "di esercitare successivamente gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche presso un quotidiano.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro alle richieste da ritenersi adeguato in ragione di quanto dichiarato dall´interessato.

Tale riscontro è pervenuto al ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso al Garante. Pertanto, l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), è posto in misura pari alla metà (euro 125) a carico di Editrice "La Stampa" S.p.A, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone in misura pari alla metà (euro 125) a carico di Editrice "La Stampa" S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079114
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso