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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1079102]

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[doc. web n. 1079102]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Hdc S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Hdc S.p.A., con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Hdc S.p.A., con note del 23 e del 24 aprile 2003, ha affermato:

  • contenente solo copia del (…) documento personale" dell´interessato;
  • di aver appreso che il ricorrente aveva avanzato la suddetta istanza ex art. 13 dal Garante, dopo la proposizione del ricorso; 
  • di aver effettuato, a seguito della comunicazione del Garante, "ricerche nei propri archivi senza trovare traccia alcuna del nominativo o di altri dati del ricorrente"; 
  • di essere "la capogruppo e comunque la controllante di altre società di ricerca (…)";
  • che "è (…) possibile che il ricorrente sia stato intervistato da qualche società di ricerca del gruppo …)"; 
  • di non trattare, né di aver mai trattato alcun dato personale del ricorrente;
  •  che, laddove i dati personali del ricorrente fossero stati trattati dalla testata giornalistica "Il Nuovo.it", la stessa è di proprietà di Hdc Multimedia s.r.l. alla quale andrebbe se del caso rivolta l´istanza di accesso.

Con fax inviato in data 23 aprile 2003 il ricorrente, nel contestare il riscontro ottenuto, ha ribadito integralmente le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 rispetto alla quale, in contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente, la resistente ha attestato di non essere titolare del trattamento dei dati personali effettuato a cura della testata indicata in premessa, di cui ha indicato l´asserito titolare del trattamento, per eventuali altre richieste ai sensi dell´art. 13 medesimo.

Sulla base di tale attestazione (della cui autenticità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 alla luce del riscontro che Hdc S.p.A. ha fatto appunto pervenire all´interessato.

La presente decisione non pregiudica quindi il diritto dell´interessato di avanzare ulteriori e specifiche richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del titolare del trattamento.

Per quanto concerne le spese, anche alla luce del riscontro e della contestata ricezione dell´istanza ex art. 13, sussistono giusti motivi per compensarle fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079102
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso