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Provvedimento del 9 aprile 2003 [1079087]

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[doc. web n. 1079087]

Provvedimento del 9 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Marcon

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di alcuni messaggi sms a contenuto promozionale inviati su due utenze telefoniche mobili da Telecom Italia mobile S.p.A., relativamente a servizi offerti dalla società medesima, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi, completi e aggiornati, del medesimo titolare e del responsabile designato. Con la medesima istanza, il ricorrente si era altresì opposto al trattamento dei dati che lo riguardano per l´invio di messaggi a scopo promozionale.

La società resistente aveva risposto in data 27 febbraio 2003, comunicando di aver "avviato tutte le attività necessarie per la disabilitazione del servizio relativo all´invio di sms (...) informativi da TIM per le linee" indicate dal ricorrente e di avere in corso "tutti i controlli necessari per verificare" quanto segnalato dall´interessato in relazione alla legge n. 675/1996

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 28 marzo 2003, comunicando gli estremi del responsabile del trattamento e sostenendo:

  • di "aver provveduto (come peraltro già comunicato (...) ad inibire le due utenze (...) intestate al sig. Marcon alla ricezione di (...) messaggi informativi";
  • che l´invio dei messaggi sms non richiesti avrebbe, ad avviso della società, solo natura informativa, anziché commerciale, avendo lo scopo di informare la clientela "già acquisita sulle nuove opportunità commerciali e sui nuovi servizi TIM";
  • che i dati personali relativi al ricorrente sono trattati "al fine di poter dare esecuzione al…rapporto contrattuale e che le finalità del trattamento stesso sono riportate nell´apposita informativa, reperibile in ogni centro TIM".

Il ricorrente, con note del 20, 31 marzo e 3 aprile 2003, ha ribadito le proprie richieste, precisando di non aver mai manifestato il proprio consenso all´invio di messaggi promozionali e dichiarando di aver ricevuto ulteriori messaggi da parte della resistente anche in data successiva al 27 febbraio 2003. In particolare, l´interessato ha comunicato di aver ricevuto il 18 marzo 2003 un messaggio dal seguente contenuto: "Il 11/3/2003 ha acconsentito al trattamento dei suoi dati, anche a fini pubblicitari. Se non vuole confermare tale consenso, risponda NO con un sms gratuito a 44999".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato, per finalità promozionali, attraverso l´invio di messaggi sms a due utenze telefoniche mobili del ricorrente da parte dello stesso fornitore del servizio di telecomunicazione.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e le finalità del trattamento medesimo, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro in merito.

Il ricorso va invece accolto per quanto concerne le altre richieste.

Come già rilevato da questa Autorità (cfr. provv. del 18 luglio 2002 adottato su altro ricorso nei confronti dell´odierno resistente), e contrariamente a quanto incidentalmente asserito dalla medesima resistente, i messaggi in questione, con i quali la società promuove, ad esempio, loghi, caselle o servizi e modalità per dedicare "frasi, canzoni" (mediante chiamate al 4444), o pubblicizza servizi ed opportunità che presuppongono un onere aggiuntivo o un costo per la clientela (la quale non a caso è anche invitata, con i messaggi sms, a chiamare il n. 119 per "info e costi" o a visitare il sito internet www.i.tim.it ), danno luogo ad un trattamento di dati a scopo promozionale ammesso solo con il consenso.

L´opposizione al trattamento dei dati formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, riguarda due utenze per le quali non risulta dalla documentazione in atti che la società abbia preventivamente acquisito il necessario consenso dell´interessato. Nonostante l´opposizione al trattamento manifestata in data 20 febbraio 2003 e l´avvenuta conferma della volontà della resistente di interrompere l´invio di messaggi promozionali (con dichiarazione fornita sia in occasione del riscontro inviato all´istanza ex art. 13 sia nel corso del procedimento), dalla documentazione in atti emerge che il titolare del trattamento non ha inibito efficacemente il trattamento dei dati contestato.

Nel mese di marzo 2003 il ricorrente ha ricevuto nuovamente una serie di comunicazioni pubblicitarie tramite sms, tra le quali anche un messaggio che faceva addirittura riferimento ad un presunto consenso da questi manifestato in data 11 marzo 2003 (data, questa, successiva alla manifestata opposizione al trattamento).

La condotta della società resistente, che non ha fornito riscontro idoneo alle richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e non ha ottemperato a quanto assicurato al ricorrente, lede i diritti di quest´ultimo al quale deve essere assicurato, senza condotte elusive o disfunzioni, il rispetto del diritto (esercitabile gratuitamente) di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur in pendenza del rapporto contrattuale in atto con la società (art. 13, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

Il diritto di non essere più destinatario di corrispondenza pubblicitaria indesiderata deve essere peraltro garantito dalla società nel quadro delle misure stabili che la società è tenuta, per norma, ad adottare in modo organico per semplificare le modalità di esercizio e ridurre i tempi per il riscontro a coloro che esercitano i diritti ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675 (vedi in particolare l´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998).

Per effetto della presente decisione di accoglimento del ricorso, la cui inosservanza comporta specifica responsabilità penale (art. 37 legge n. 675/1996), la resistente dovrà pertanto inibire ulteriori invii al ricorrente di comunicazioni pubblicitarie con ogni mezzo, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento. Dovrà inoltre confermare nuovamente tale circostanza al ricorrente e a questa Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla predetta data.

Il ricorso deve essere accolto anche in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali detenuti dalla resistente. Quest´ultima si è infatti limitata a indicare le finalità del trattamento senza dare un´analitica comunicazione dei dati personali del ricorrente, come avrebbe dovuto ai sensi dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

Telecom Italia mobile S.p.A. dovrà, pertanto, integrare i riscontri già forniti entro il predetto termine di trenta giorni, dando comunicazione analitica e completa al ricorrente dei dati personali che lo riguardano e della loro origine, e conferma entro la stessa data a questa Autorità.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità, anche in riferimento ad altre segnalazioni relative all´invio di messaggi promozionali non sollecitati senza che risulti previamente acquisito il consenso dell´interessato, ha instaurato un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla società.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di conoscere le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996;

b) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione all´invio di messaggi promozionali e ordina a Telecom Italia mobile S.p.A. di inibire il trattamento dei dati relativi al ricorrente per tali finalità, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità, nei termini di cui in motivazione;

a) accoglie il ricorso anche in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano e ordina a Telecom Italia mobile S.p.A. di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione, entro il termine di cui in motivazione, dando comunicazione a questa Autorità entro la stessa data dell´avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Telecom Italia mobile S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079087
Data
09/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso