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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1079062]

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[doc. web n. 1079062]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. XY

nei confronti di

Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di una carta telefonica prepagata emessa da Wind Telecomunicazioni S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati di traffico telefonico "in uscita" relativi alle chiamate effettuate per mezzo della predetta carta nei sessanta giorni precedenti al 30 agosto 2002.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ed ha chiesto di porre a carico del titolare le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 7 aprile 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 14 aprile 2003 sostenendo che:

  • l´art. 5 del d.lg. n. 171/1998 riconoscerebbe esclusivamente "all´abbonato, titolare di un contratto con la società di telecomunicazioni, il diritto di chiedere il dettaglio delle chiamate in uscita per verificare gli elementi che compongono la fattura";
  • nel caso in oggetto, invece "trattandosi di utenza prepagata" mancherebbe un´esigenza di fatturazione "e quindi un obbligo di conservazione del dato se non per fini legati ad esigenze di giustizia".

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 17 aprile 2003 ha contestato il riscontro ottenuto, considerando che il gestore del servizio di telefonia deve consentire all´interessato l´accesso ai dati personali che lo riguardano indipendentemente dalle modalità di pagamento del servizio di telefonia fornito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico "in uscita" relativi all´utenza connessa alla carta telefonica prepagata.

Le deduzioni di parte resistente sono destituite di fondamento e il ricorso deve essere accolto.

Tali tipi di dati, come più volte rilevato da questa Autorità, sono da considerarsi dati personali relativi dell´interessato ai sensi dell´art. 1 della legge n. 675/1996 (cfr., ad es., Provv. del 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 19 e ss.) e la richiesta di accesso formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 è legittima.

A seguito di tale richiesta, il titolare del trattamento, indipendentemente dagli adempimenti relativi alla documentazione degli addebiti nell´eventuale fatturazione, e ai relativi limiti, è tenuto a consentire l´accesso ai dati personali richiesto ai sensi dell´art. 13 della citata legge, rendendo disponibili tali dati senza il mascheramento delle ultime tre cifre operato in fattura e comunicandoli, quindi, in forma intelligibile, all´interessato che ne abbia fatto richiesta.

Wind telecomunicazioni S.p.A. dovrà pertanto fornire riscontro alla richiesta di accesso del ricorrente, comunicando gratuitamente allo stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati di traffico telefonico "in uscita" richiesti, con l´indicazione integrale delle cifre dei numeri chiamati, relativi alla carta prepagata di cui lo stesso è titolare.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Wind telecomunicazioni S.p.A. di corrispondere alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente nel termine di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli